La Corte penale si allinea al principio già espresso in sede civile l'etilometro va tarato e revisionato e grava sulla pubblica accusa l'onere di provare il regolare funzionamento dell'apparecchio

di Lucia Izzo - In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora l'alcoltest risulti positivo, sarà onere della pubblica accusa dimostrare il regolare funzionamento dell'etilometro, nonché la sua omologazione e la sua sottoposizione a revisione.


Ne consegue che, in assenza di revisione periodica, le misurazioni effettuate non posso considerarsi valide e non spetterà alla difesa di parte la difficile (se non impossibile) dimostrazione circa eventuali malfunzionamenti dell'apparecchio.


La maggiore tutela ai conducenti accusati di guida in stato di ebbrezza viene riconosciuta dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 38618/2019 (sotto allegata) che in tal modo fa valere anche in sede penale un principio sinora applicato solo in campo civile.


Etilometro va sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità

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Gli Ermellini richiamano il precedente consolidato orientamento che, in tema di guida in stato di ebbrezza e qualora l'alcoltest fosse risultato positivo, poneva a carico della difesa dell'imputato l'onere di fornire una prova contraria a detto accertamento (ad esempio la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione).


Tuttavia, la prova del malfunzionamento dell'etilometro appare difficoltosa, tanto più se si considera che la disponibilità dell'apparecchio è in capo alla Pubblica Amministrazione.


In materia è poi intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 113/2015), dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 45, co. 6 d.lgs. 285/1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (autovelox) fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.


Una conclusione che la Cassazione civile ha ritenuto di applicare anche all'etilometro prevedendo che, in tema di violazione al Codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro debba contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcoltest" fosse stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile corretta calibratura.


Ancora, si faceva gravare sulla P.A. l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali nel giudizio di opposizione, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

Il revirement della Cassazione penale

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Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione, sulla scia dell'insegnamento della Corte costituzionale recepito dalla giurisprudenza civile, modifica il tradizionale orientamento che privilegiava le esigenze di tutela della sicurezza stradale, a fronte dell'interesse dell'imputato a ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l'aggiornata taratura della funzionalità.


Gli Ermellini si allineano al canone di razionalità pratica seguito dalla Consulta che, sottolineando la soggezione di qualsiasi apparecchio, specie se elettronico, a invecchiamento e a variazioni delle sue caratteristiche, riteneva "intrinsecamente irragionevole" la mancata sottoposizione a manutenzione, incidendo l'obsolescenza e il deterioramento sull'affidabilità delle apparecchiature in un settore di particolare rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.


Secondo il Collegio, tali "condivisibili principi" vanno riconosciuti anche in sede penale posto che, in caso contrario si creerebbe un'evidente ed irragionevole distonia (in particolare tra i settori civile, amministrativo e penale) nella parte in cui l'onere della prova del funzionamento dell'etilometro spetterebbe alla pubblica amministrazione in sede civile e all'imputato in sede penale.

Etilometro: spetta al P.M. accertare il regolare funzionamento

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Pertanto, la parte che allega un fatto (nella specie: superamento del tasso alcolemico), affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità.


L'onere della prova dell'imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell'espletamento delle dovute verifiche dell'etilometro.


Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.

Scarica pdf Cass., IV pen., sent. n. 38618/2019
Vedi anche:
- Alcoltest: tutto quello che devi sapere
- Alcoltest: raccolta di articoli e sentenze

Foto: 123rf.com
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