La Suprema Corte torna sulla responsabilità del proprietario del cane che cagioni danno affermando che a risponderne è chi ha un'apprezzabile relazione con l'animale
Avv. Eliana Messineo - E' vero che l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità giuridica a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito ma è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. III civile, con sentenza 19 luglio 2019 n. 19506 (sotto allegata).

La vicenda

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All'uscita dalla celebrazione della messa presso un convento, un bambino veniva assalito da un cane che, uscito dalla porta del convento, gli aveva abbaiato e ringhiato contro costringendolo alla fuga.

i genitori del bambino, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, proponevano azione giudiziaria con richiesta di risarcimento danni sia al sacerdote che aveva la responsabilità del convento sia alla sua collaboratrice e proprietaria del cane.

Il Tribunale adito, disposta una CTU medico-legale e sentiti i testi, rigettava la domanda nei confronti del sacerdote e condannava la proprietaria del cane al risarcimento del 50% del totale stimando che per il residuo 50% la responsabilità del danno doveva essere eziologicamente ricondotta ad una imprudenza del bambino o ad altro elemento esterno quale la conformazione delle scale dalle quali era caduto scappando via, in corsa, dal convento.

La Corte d'Appello confermava, sull'an, la responsabilità della sola proprietaria del cane escludendo il sacerdote, mentre sul quantum riteneva di imputare alla proprietaria del cane l'intero obbligo risarcitorio, escludendo di poter attribuire valenza di concausa alla disattenzione del bambino o ad altri fattori integranti il fortuito.

Veniva investita della questione la Cassazione con ricorso fondato su quattro motivi.

Art. 2052 c.c.: danno cagionato da animali

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Si ricorda che ex art. 2052 del codice civile, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La decisione

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Sulla base dell'accertamento operato dalla Corte di Appello, insindacabile dai giudici di legittimità, secondo cui il sacerdote pur responsabile del convento non aveva un'apprezzabile relazione anche solo di fatto con il cane, la Corte di Cassazione ha confermato l'assenza in capo allo stesso di responsabilità per omessa custodia dell'animale.

Richiamando l'art. 2052 c.c., gli Ermellini hanno ribadito che in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perchè ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo.

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 19506/2019

Foto: 123rf.com
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