Situazione affrontata varie volte dai giudici: nello specifico, prendiamo spunto dalla sentenza Tar Lazio del 7 giugno 2019 n. 7446, di accoglimento del ricorso presentato dal diretto interessato.
L'ufficio respinge l'istanza
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Nel caso qui preso come punto di riferimento, L'Ufficio respinge l'istanza per sostenere gli esami della patente di guida in quanto ravvisa cause ostative (art. 120 co. 1 C.d.S. requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116, patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore; la sentenza penale sottostante attiene a "detenzione per uso non esclusivamente personale di quattro dosi di hashish...").
Il provvedimento amministrativo viziato
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Dice il Tar nella sentenza commentata che, se questo è vero in linea di principio, è altrettanto vero che il provvedimento di cui parliamo potrebbe essere viziato per difetto di motivazione e istruttoria in tutti i casi nei quali non è possibile individuare quale tra le fattispecie citate dall'art. 120 co. 1 l'Amministrazione abbia inteso applicare.
Una situazione di questo tipo può essere quella, ad esempio, dove non si capisce se l'interessato sia stato ritenuto un delinquente abituale, professionale o per tendenza, o sia stato sottoposto a misure di sicurezza personali o di prevenzione, il tutto sul presupposto che magari si parla di una sentenza penale di condanna emanata anni e anni prima.
Il pensiero dei giudici
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Per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti, si ritiene che l'automatismo della revoca o del diniego di rilascio della patente sia venuto meno in relazione a fattispecie di lieve entità e alla condanna per droghe leggere, purché in quest'ultimo caso la pena in concreto applicata non superi il massimo edittale della lieve entità.
La perdita dell'automatismo comporta la necessità che la Prefettura valuti in concreto la posizione dell'interessato, tenendo conto non solo della condanna penale, ma anche della condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale, visto anche l'eventuale lasso di tempo intercorso tra i fatti oggetto della condanna e la data del riesame.
Il provvedimento amministrativo va dunque annullato.
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