di Valeria Zeppilli - Se il paziente non presta il proprio consenso a un determinato trattamento medico, le tipologie di danno che si possono verificare sono due ed esse, oltretutto, hanno un'autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria.
Il danno alla salute
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Innanzitutto, vi è un danno alla salute, che si configura quando è dimostrato che il paziente, se avesse ricevuto una corretta informazione, avrebbe verosimilmente evitato di sottoporsi a un determinato intervento e di subirne le conseguenze invalidanti.
Il danno da lesione dell'autodeterminazione
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Al danno alla salute si aggiunge, poi, un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione che si configura quando, in conseguenza della carenza di informazione, il paziente ha subito un pregiudizio ulteriore, sia di carattere patrimoniale, sia di carattere non patrimoniale.
Il diritto del paziente
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A precisarlo, di recente, è stata la Corte di cassazione, che a tal proposito, con la sentenza numero 23328/2019 qui sotto allegata, ha sottolineato anche che il paziente ha "la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza".
Del resto, non bisogna dimenticare che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in tutti i momenti della sua vita e nella totalità della sua essenza psicofisica, nella piena considerazione di tutto il "fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive".
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 23328/2019• Foto: 123rf.com