I fondi stanziati derivano dal fondo nazionale per i non autosufficienti: ogni Regione ne disciplina criteri e modalità di erogazione.
Accesso all'assegno di cura
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Per accedere al sussidio il soggetto deve essere riconosciuto disabile ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. n. 104/92 e deve percepire l'indennità di accompagnamento; inoltre deve rientrare in una delle casistiche previste dal D.M. del 26.09.2016.
Ora, pur sussistendo i requisiti voluti dalle norme per il riconoscimento del sussidio in questione, può accadere che l'Asl di competenza lo neghi, magari ritenendo il bambino non rientrante tra i disabili gravissimi di cui all'art. 3 co. 2 D.M. 26.09.2016.
Il rigetto della domanda
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Ed in effetti è quanto verificatosi in occasione della domanda di cui parliamo, finita all'attenzione del Tar Sicilia.
Una negazione del tutto infondata però, rispetto alla quale la madre del minore ha reagito con apposito ricorso amministrativo, poi accolto dal Tar Sicilia Sez. Terza (ordinanza n. 1063/2019 pubblicata il 30.09.2019).
Accoglimento del ricorso
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Il Tar è stato categorico già nella fase sommaria e cautelare del ricorso, ritenendo le censure presenti nel ricorso dell'interessata assistite da consistenti profili di attendibilità.
Questo perchè, mentre la A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) da una parte ha rigettato la domanda di sussidio, dall'altra nella propria documentazione medica dispone di una valutazione medica ove si appura che il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 del DSM 5, condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento dello status di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 co. 2 del citato D.M.
Conclusioni
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In pratica il collegio di magistrati ha disposto il riesame in meglio della domanda di sussidio, alla luce di quanto dedotto nel ricorso e rilevato con l'ordinanza.
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