Per gli Ermellini il decorso di un lungo intervallo temporale rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari per la condanna ex art. 186 C.d.S.

di Lucia Izzo - Non è attendibile l'alcoltest effettuato dopo diverse ore dall'incidente per poter condannare per guida in stato di ebbrezza se non è corroborato da altri elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell'evento.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 39725/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo responsabile per guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale.


Il caso

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Nel caso in esame, la misurazione alcolimetrica era intervenuta a distanza di circa tre ore dal sinistro, essendosi l'imputato allontanato dal luogo dell'incidente. Nonostante ciò, la Corte d'Appello riteneva comunque provato che, al momento del sinistro, l'imputato si trovasse in stato di ebbrezza alcolica, visto che dagli esiti del test alcolimetrico emergeva un'alta concentrazione di alcool.


I giudici, inoltre, valorizzavano i precedenti analoghi a carico dell'imputato e il fatto che, pur avendo questi affermato di aver bevuto dopo il sinistro, durante la cena consumata successivamente, nulla aveva comunicato agli agenti al momento dell'accertamento.


Secondo il prevenuto, invece, le prove alcolimetriche effettuate solo tre ore dopo non avrebbero consentito di ritenere raggiunta la prova dello stato di ebbrezza al momento dell'incidente: la difesa sottolinea come il picco dell'alcool nel sangue si rileva tra i venti e i sessanta minuti dopo l'assunzione, fino a quando la curva ha un andamento ascendente, mentre successivamente il tasso degrada.


E dai due test effettuati era emerso un tasso alcolemico in salita (la prima misurazione pari a 0.95 gr/l e la seconda pari a 1.05 gr/l), nonostante si contestasse un'assunzione di bevande alcoliche intervenuta almeno tre ore prima.

Valutazione dell'alcoltest effettuato ore dopo il sinistro

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La Cassazione rammenta come le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota curva di Widmark, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (cfr. Cass. n. 3862/2017).


Per gli Ermellini, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo, lett. b) e c) del Codice della Strada.


Secondo i giudici, è evidente che la considerazione dell'elemento probatorio inerente l'effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell'assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente quello dell'effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l'esecuzione del test.

Ulteriori circostanze idonee a dimostrare lo stato di ebbrezza

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Non è dunque logicamente motivata la sentenza che, preso atto dell'assunzione di alcool a rilevante distanza di tempo, ricerca la conferma dello stato di ebbrezza alcolica al momento del sinistro in circostanze inidonee a dimostrarne la sussistenza, quali le precedenti condanne per il medesimo reato, e il non avere immediatamente reso noto agli operanti, all'atto dell'effettuazione del test, di avere nuovamente assunto alcool.


Si tratta di elementi che se possono indurre dei sospetti, non elidono l'assenza di valido accertamento dello stato di ebbrezza al momento del sinistro, non potendo, in un caso come quello di specie, affermarsi la necessità di offrire prova contraria da parte dell'imputato. La sentenza va dunque annullata con rinvio.

Scarica pdf, Cass., IV pen., sent. n. 39725/2019
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- Alcoltest: tutto quello che devi sapere
- Alcoltest: raccolta di articoli e sentenze

Foto: 123rf.com
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