di Valeria Zeppilli - In caso di pignoramento presso terzi, può accadere che sulla dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile sorgano delle contestazioni.
Tale evenienza è stata presa in considerazione dal legislatore che, nell'articolo 549 del codice di procedura civile, si occupa dell'accertamento dell'obbligo del terzo.
- Accertamento ad opera del giudice
- La precisazione della Cassazione
- Il regime processuale anteriore alla riforma
Accertamento ad opera del giudice
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Il predetto articolo, in particolare, stabilisce che, se sulla dichiarazione sorgono delle contestazioni, queste sono risolte dal giudice dell'esecuzione con ordinanza emessa dopo aver compiuto i necessari accertamenti.
Tale ordinanza produce effetti sia ai fini del procedimento in corso che ai fini dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e può essere impugnata nelle forme e nei termini previsti per l'opposizione agli atti esecutivi.
La precisazione della Cassazione
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L'articolo 549, nell'attuale formulazione, è figlio di una riforma, apportata dalla legge di stabilità per il 2013, per effetto della quale quindi, come chiarito anche dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 23644/2019 qui sotto allegata, "l'accertamento dell'obbligo del terzo è compiuto incidenter tantum dal giudice dell'esecuzione, e definito con una ordinanza sommaria suscettibile soltanto di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.".
Il regime processuale anteriore alla riforma
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Per completezza si ricorda che, invece, nel regime processuale anteriore alla riforma il debitore esecutato poteva teoricamente chiedere l'accertamento dell'insussistenza dei propri crediti verso il terzo pignorato ai sensi dell'articolo 548 del codice di rito.
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Scarica pdf sentenza Cassazione numero 23644/2019• Foto: 123rf.com