di Valeria Zeppilli - Se una struttura sanitaria, convenuta in giudizio da un paziente per un risarcimento del danno, intende far valere l'esclusiva responsabilità del medico che ha curato l'attore, sostenendo che quanto lamentato da quest'ultimo non possa essere imputato a sue mancanze tecnico-organizzative, la stessa è gravata dall'onere di provare che quanto accaduto sia da ricondurre esclusivamente all'imperizia del sanitario.
La distribuzione dell'onere della prova
Come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 24167/2019 (sotto allegata), infatti, se la struttura sanitaria, a fronte di una responsabilità solidale, agisce in regresso nei confronti del medico, affinché nei loro rapporti interni si accerti l'esclusiva responsabilità di tale soggetto nella causazione del danno, è su di essa che grava l'onere di dimostrare tale esclusiva responsabilità.
Per i giudici, "non rientra invece nell'onere probatorio del chiamato l'onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l'azione di regresso non potesse essere, in tutto in parte, accolta".
La vicenda
Nel caso di specie, a fronte dell'azione di regresso di una clinica nei confronti di un medico chirurgo, la Corte d'appello aveva posto in capo al sanitario l'onere di provare in cosa consisteva la corresponsabilità della clinica, in tal modo violando il predetto principio in materia di onere della prova.
La questione deve quindi tornare dal giudice del merito, per un nuovo esame che tenga adeguatamente conto dell'onere probatorio gravante sulla struttura sanitaria.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 24167/2019