di Gabriella Lax - In caso di impiego irregolare di lavoratori che ricevono il reddito di cittadinanza, la maxi sanzione scatta non soltanto quando il lavoratore "in nero" sia il richiedente ma anche laddove lo stesso sia un familiare. Lo ha chiarito l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 7964/2019 (sotto allegata).
- Maxi sanzione Rdc, i chiarimenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro
- Maxi sanzione, condotta iniziata prima della domanda Rdc
- Maxi sanzione, condotta iniziata dopo della domanda Rdc
Maxi sanzione Rdc, i chiarimenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro
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La maxi sanzione del 20% per l'occupazione irregolare di soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc) viene applicata non solo quando il lavoratore in nero sia l'effettivo richiedente del Rdc, ma anche quando comunque appartenga al nucleo familiare destinatario del sussidio. A fornire i chiarimenti in relazione all'art. 7, commi 1, 2 e 15 bis, D.L. n. 4/2019 è l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota dell'11 settembre 2019, n. 7964.
Maxi sanzione, condotta iniziata prima della domanda Rdc
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Il primo comma dell'art. 7 si riferisce ai casi in cui, chiarisce l'Indl «il richiedente abbia fornito informazioni non vere all'atto della presentazione della domanda e non abbia integrato, entro trenta giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il modello Rdc - Com ridotto». In questo caso, perché possa configurarsi il reato è necessario che l'attività lavorativa in nero sia stata svolta prima della presentazione della domanda di rdc da parte di uno dei componenti del nucleo e, in base a ciò, sia stato percepito reddito non comunicato all'Inps attraverso il modello RDC - Com ridotto.
Maxi sanzione, condotta iniziata dopo della domanda Rdc
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Il secondo comma dell'art. 7 prende in esame il caso in cui la condotta sia imputabile al lavoratore e l'attività lavorativa "in nero" sia iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito oppure non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello rdc Com esteso). Le informazioni in questo caso, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del citato D.L. n. 4/2019, devono essere fornite dal lavoratore che percepisce reddito da tale attività e che appartiene ad un nucleo familiare beneficiario di Rdc. In questa situazione, quindi, la comunicazione di reato andrà fatta a carico del lavoratore "in nero".
In ultimo, specifica l'Ispettorato, per la configurabilità dei reati in questione non rileva «la materiale percezione delle somme riconosciute a titolo di rdc, né da parte del nucleo generalmente inteso né da parte del soggetto responsabile delle condotte illecite; ciò in quanto le fattispecie sembrano integrare ipotesi di reato di pericolo».
Scarica pdf nota Inl n. 7964/2019• Foto: blog delle stelle