di Lucia Izzo - Spetta all'amministrazione dimostrare la sistematicità della presenza della postazione temporanea affinché risulti legittima la presegnalazione della postazione mobile anche mediante cartello fisso.
In base alla direttiva Maroni, infatti, il cartello permanente può sì essere utilizzato per un accertamento temporaneo, ad esempio quelli del telelaser, ma soltanto quando gli appostamenti risultino essere sistematici.
Se l'amministrazione non fornisce tale prova, la contravvenzione deve ritenersi illegittimamente irrogata in assenza di adeguata presegnalazione della postazione di controllo temporaneo e il verbale annullato.
Lo ha chiarito il Tribunale di Latina nella sentenza n. 2330/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sull'impugnazione di una società vittoriosamente assistita dall'avv. Roberto Iacovacci.
Il caso
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L'appellante si era vista rigettare dal Giudice di Pace di Latina l'opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento relativa a violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice Strada (eccesso di velocità superiore ai 50 Km/h).
In particolare si contesta al giudice di prime cure di aver considerato provata la taratura dell'apparato autovelox e sufficiente, ai fini della presegnalazione, che la postazione mobile si trovasse in concomitanza di cartello fisso.
Difatti, l'Amministrazione non si era neppure costituita in primo grado e dunque non era stata fornita alcuna prova né della omologazione/taratura né della sistematicità dell'appostamento (che avrebbe reso possibile la presegnalazione a mezzo cartello fisso).
Presegnalazione della postazione di controllo temporaneo
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Dopo aver rilevato la contumacia
dell'amministrazione anche in appello, il giudicante ribalta la decisione di prime cure concludendo per la fondatezza dell'impugnazione, non apparendo essa illogica. Come si legge nel provvedimento, non appare oggettivamente riscontrata l'affermazione del Giudice di pace in ordine alla legittimità della presegnalazione della postazione mobile anche mediante cartello fisso quando gli appostamenti sono sistematici (come da direttiva Maroni; cfr. anche Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5997 del 2014).La contumacia dell'amministrazione, infatti, ha impedito che essa potesse fornire prova della sistematicità della presenza della postazione di controllo temporanea in quel luogo. Conseguentemente la contravvenzione risulta illegittimamente irrogata in assenza di adeguata presegnalazione della postazione di controllo temporaneo. Alla decisione segue l'annullamento sia dell'ingiunzione di pagamento che del verbale presupposto.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Scarica pdf Tribunale di Latina, sent. n. 2330/2019