Il rifiuto alla richiesta di porto d'armi deve fondarsi su accurati accertamenti relativi alla personalità del richiedente tesi a dimostrare il serio pericolo di inaffidabilità e cattiva condotta

Avv. Claudio Roseto - Il porto d'armi è una speciale autorizzazione di polizia, concessa dalle autorità amministrative competenti in materia, che permette ai cittadini di acquistare e detenere armi da fuoco. Il legislatore, per ovvie ragioni, si è preoccupato di introdurre norme molto severe e stringenti in materia di possesso di armi, conferendo all'autorità amministrativa un ampio potere discrezionale in materia.

Tipologie di porto d'armi

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Come noto, il porto d'armi può essere richiesto per diversi scopi e, in relazione al tipo di autorizzazione richiesta, sussiste una specifica e diversa regolamentazione. In particolare, sussistono i seguenti tipi di porto d'armi: porto d'armi per difesa personale; porto d'armi per uso sportivo; porto d'armi

per uso venatorio; licenza per collezione che, tuttavia, autorizza alla mera detenzione. Prima di presentare la richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione al porto d'armi, bisogna essere in possesso di alcuni certificati di idoneità ed effettuare determinati adempimenti amministrativi, normativamente prescritti. Una volta ottenuto il porto d'armi, infine, bisognerà denunciare la detenzione e la cessione delle armi da fuoco, rispettivamente detenute e cedute.

Il potere amministrativo di vietare l'autorizzazione al porto d'armi

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La disciplina normativa in materia di porto d'armi è contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773, meglio noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Secondo l'art. 39, co. I, del predetto Testo Unico: "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

Specificamente, l'art. 11 del T.U.L.P.S. prevede che: "salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta".

Il successivo art. 43 sancisce che: "non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".

Le fattispecie

Dal suesposto quadro normativo emerge come il legislatore abbia individuato, specificamente, alcune fattispecie che precludono la possibilità di ottenere il porto d'armi (- condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; - ammonizione o misura di sicurezza personale o dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; - condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità - condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; - condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; - condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi).

Siffatte previsioni risultano perfettamente rispondenti ai principi di tipicità, tassatività e determinatezza, quali fondamentali corollari del principio di legalità.

Al contempo, tuttavia, la normativa in esame contempla alcune clausole generali, molto elastiche, che conferiscono all'autorità amministrativa un ampio potere discrezionale in materia di diniego di rilascio del porto d'armi ("persone ritenute capaci di abusarne"; "chi non può provare la sua buona condotta").

È indubbio che, anche in queste ultime ipotesi, il potere discrezionale dell'autorità amministrativa, seppur molto ampio, dev'essere esercitato nel rispetto delle norme e dei principi che regolano l'attività amministrativa.

La giurisprudenza amministrativa in materia di diniego di porto d'armi

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L'orientamento giurisprudenziale prevalente, pur riconoscendo all'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, un'ampia discrezionalità nel valutare, con il massimo rigore, qualsiasi fatto o circostanza che - seppure non penalmente rilevanti - possano minare, in base ad un giudizio prognostico, la piena e assoluta affidabilità di cui deve godere ogni soggetto che aspira a mantenere o rinnovare il permesso di detenzione di armi, per altro verso, impone che tale potere venga esercitato "nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi; ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità" (cfr. ex multis: T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 29 gennaio 2019 n. 659; T.A.R. Umbria, Sez. I, 23 gennaio 2017, n. 97; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 12 dicembre 2012, n. 2147; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 novembre 2011, n. 1350).

Sul punto, è stato chiarito che la mancanza di "buona condotta" non può sostanziarsi solo in una generica "colpa d'autore", ma deve concretizzarsi in un motivato e ragionevole giudizio sulla presenza di specifici atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche e contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalità organizzata (cfr. C.d.S., Sez. III, 4.12.2015, n. 5522).

La carenza di affidabilità e buona condotta, infatti, devono esser desunte da condotte significative, collegate e coerenti con il tipo d'attività soggetta a tali titoli di polizia, pertanto il relativo giudizio deve partire da dati e, dunque, da una corretta istruttoria, per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso (cfr. in tal senso: C.d.S., Sez. III, 3.4.2013, n. 1867).

Seguendo i prefati principi, è evidente che il diniego alla richiesta di porto d'armi deve fondarsi su accurati accertamenti relativi alla personalità del richiedente, indicando specificamente quali siano i fatti espressivi della presunta pericolosità sociale del medesimo, al fine di svolgere un serio ed accurato giudizio prognostico sulla sua presunta inaffidabilità circa l'asserito abuso delle armi.

È pacifico che: "in materia di revoca del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza, fermo restando l'ampia discrezionalità che connota tale tipo di provvedimenti, deve obbligatoriamente motivare il proprio diniego, non fondandosi su mere supposizioni, bensì su elementi di fatto esplicitamente collegati alla persona del richiedente, e quindi sulla base di deduzioni esenti da illogicità. In motivazione deve darsi conto della completezza ed adeguatezza dell'istruttoria espletata, così da porre bene in luce le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente, al di là dei rapporti parentali, sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusare delle armi, esplicitando anche gli indici significativi dell'inaffidabilità del soggetto, cioè della sua incapacità di offrire sufficienti garanzie circa il corretto uso delle armi" (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, 12/02/2019, n. 106 - v. anche T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 04/12/2018, n. 1113).

In tale prospettiva, è imprescindibile che i provvedimenti impeditivi della disponibilità di armi devono essere sostenuti da congrua motivazione in ordine ai presupposti ed agli elementi significativi inducenti all'adozione di una misura di restrizione della sfera giuridica del destinatario (cfr. ex multis: C.d.S. n. 2312/2014; id. n. 581/2014; id. n. 1671/2003).


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