Per la Cassazione, il difensore che agisce in sede di legittimità in difetto di valida procura alle liti va condannato alle spese

di Lucia Izzo - Spetta all'avvocato pagare le spese processuali qualora il ricorso in Cassazione sia dichiarato inammissibile per difetto di una procura valida: in tal caso, infatti, l'attività svolta dal legale non produce alcun effetto nei confronti dell'assistito e dunque è lo stesso difensore ad essere parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere.


In particolare, quanto alla validità della procura, risulta del tutto generica l'affermazione "mandato in atti" presente nell'intestazione del ricorso, senza specificare quale sia l'atto in cui la procura sarebbe contenuta (es. atto pubblico o scrittura privata autenticata), né se è stato prodotto in sede di legittimità e neppure come sia reperibile fra gli altri atti e documenti di causa.


In tal modo, non viene consentito alla controparte e alla stessa Corte di verificare se effettivamente tale procura speciale per il giudizio in Cassazione sia stata rilasciata anteriormente o contemporaneamente alla notificazione del ricorso.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 25435/2019 (sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso per difetto dì valida procura alle liti.


Validità della procura speciale

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Gli Ermellini rilevano come la procura non sia apposta a margine del ricorso, né in calce, né allegata e neppure risulta nuovamente trascritta nel corpo del ricorso o notificata unitamente allo stesso.


Se rilasciata con atto separato, spiega la Corte, avrebbe dovuto essere allegata unitamente al ricorso notificato, entro il termine di legge. In particolare, precisa il provvedimento, se la dicitura "mandato in atti" si riferisce alla procura alle liti rilasciata al difensore nelle pregresse fasi del giudizio di merito, tale procura sarebbe inidonea allo scopo.


La procura per ricorrere in Cassazione, infatti, ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.

Procura speciale e ricorso in Cassazione

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Per gli Ermellini, il ricorso deve ritenersi inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all'esito della pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c., né, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., persista la validità della procura per il giudizio di appello (cfr. Cass. 5554/2011; Cass. 19226/2014; Cass. 58/2016).


La procura speciale deve poi essere stata rilasciata prima della notificazione del ricorso per cassazione. Le Sezioni Unite (Cass. 16540/2006) hanno infatti chiarito che la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per Cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione.


La procura speciale inoltre può essere apposta, oltre che in calce o a margine del ricorso, ovvero su foglio separato (non più necessariamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata), materialmente congiunto all'atto cui si riferisce o depositato nel termine di cui all'art.369 comma 3 c.p.c., che detta tale onere di deposito a pena di improcedibilità.

Ricorso inammissibile per difetto di procura: paga il difensore

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Nel caso di specie viene ritenuta del tutto generica la dicitura "mandato in atti" apposta nell'intestazione del ricorso; inoltre, non risultando la procura a margine o in calce al ricorso medesimo, né rinvenendosi atto di conferimento del mandato difensivo, inserito nel fascicolo del giudizio di legittimità nella forma di separato atto depositato nei termini, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.


I giudici di Piazza Cavour ritengono che le spese si pongano a carico del difensore di parte soccombente, stante il principio di diritto secondo cui l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per Cassazione.


Pertanto, qualora la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, "la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità" (cfr. sent. n. 14281/2006).

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. 25435/2019

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