Il Tribunale di Milano stabilisce gli obblighi che l'amministratore uscente deve rispettare nel passaggio di consegne

di Annamaria Villafrate - La sentenza del Tribunale di Milano n. 7942/2019 (sotto allegata), nel pronunciarsi in una causa intrapresa da un Condominio nei confronti della propria società amministratrice, detta alcune regole che l'amministratore uscente deve rispettare, nel momento in cui, venuto meno l'incarico, si deve procedere al passaggio di consegne dei documenti relativi alla gestione condominiale al nuovo incaricato.

La vicenda processuale

Un Condominio cita in giudizio una srl per ottenere la restituzione di importi prelevati a titolo di quota di amministrazione straordinaria, al rimborso di altri per sanzioni e interessi dovute per il ritardato versamento di ritenute alla fonte e di ulteriori somme sostenute per le spese di mediazione, oltre ad eseguire il rendiconto delle spese straordinarie e a precisare gli incassi ricevuti e i pagamenti effettuati ai sensi dell'art 263 c.p.c.

Il convenuto costituendosi contesta le domande attoree, chiamando in garanzia la propria compagnia assicuratrice, che eccepiva la non operatività della polizza in relazione ai danni contestati al proprio assicurato, contestando, in ogni caso, la sussistenza di una condotta dell'assicurato fonte di responsabilità nei confronti del condominio.

Gli obblighi dell'amministratore uscente

Il Tribunale di Milano, alla luce dall'espletata CTU, sulle domande avanzate dal Condominio nei confronti della s.r.l amministratrice di condominio, si pronuncia nel seguente modo:

  • la domanda relativa alla restituzione dell'importo relativo al compenso straordinario che la s.r.l si sarebbe autoliquidata a titolo di "quota gestione amministrativa straordinaria" è infondata perché non risulta dalla documentazione probatoria un'uscita finanziaria dello stesso importo dal conto condominiale che provi il pagamento;
  • la domanda di restituzione della somma mancante dal saldo della cassa consegnata deve essere rigettata perché dai documenti non risulta alcun ammanco di cassa;
  • fondata invece la domanda di rimborso per sanzioni ed interessi per l'omesso o ritardato versamento di ritenute d'acconto relative ai mesi di marzo - aprile 2005 notificate da Equitalia al condominio
    , perché provata documentalmente;
  • da rigettare la domanda con cui il condominio chiede il rimborso spese per la mediazione perché non è prevista la restituzione delle somme sostenute da chi ha chiesto la mediazione;
  • fondata infine la domanda del Condominio con cui si chiede alla società amministratrice di procedere alla rendicontazione delle spese straordinarie sostenute per i tetti. Il ctu ha rilevato infatti che la società amministratrice "all'atto del passaggio delle consegne, ha trasmesso al nuovo amministratore un documento qualificato - riepilogo contabilità - tale prospetto contabile, non è conforme alla norma di legge ex art. 1130 bis c.c., e non riporta il dettaglio delle scritture contabili alla base della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del condominio né vi è una netta distinzione tra attività e passività". " La società amministratrice era "obbligata nei confronti del condominio alla redazione del rendiconto e alla convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione; la gestione della convenuta, sul punto, risulta tenuta in violazione di elementari regole di buona amministrazione finanziaria e contabile dell'ente comune." Da qui la condanna della società convenuta a redigere il rendiconto delle spese straordinarie.

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Scarica pdf Tribunale di Milano sentenza n. 7942-2019

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