Il T.A.R. conferma la legittimità del regolamento del CNF inerente i corsi per l'iscrizione all'albo dei Cassazionisti

di Lucia Izzo - Appare legittima la riserva nei confronti del CNF relativa alla disciplina della Scuola Superiore dell'Avvocatura e sull'istituzione dei corsi che consentono di iscriversi all'Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni superiori.


La conferma giunge dal T.A.R. del Lazio, che, con le sentenze nn. 11477 e 11487 (sotto allegate) del 2 ottobre scorso, ha respinto i ricorsi promossi da un gruppo di legali e del Sindacato avvocati di Bari.

Il caso

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I ricorrenti avevano richiesto l'annullamento del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 20 novembre 2015 (art. 22, legge 247/2012) relativo ai corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché del provvedimento del CNF del 12 gennaio 2016, recante "Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori".


In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che spetti solo al Consiglio Nazionale Forense il compito di porre e disciplinare la Scuola Superiore dell'Avvocatura, e, dunque, di istituire i corsi che conducono all'iscrizione nell'Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni superiori. Ciò è ritenuto in contrasto con i principi di concorrenza e di libera iniziativa economica tutelati sia dagli articoli 52, 101 e 102 del TFUE che con gli articoli 3, 33 e 41 della Costituzione.

La funzione sociale dell'avvocato

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Di diverso avviso i magistrati del TAR che richiamano la "strettissima correlazione tra la professione forense e il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione" su cui la medesima sezione del T.A.R. si è espressa nella sentenza n. 11392/2015.


In tale pronunzia è stato fatto riferimento alla imprescindibile e fondamentale funzione sociale dell'avvocato nella tutela del diritto di difesa garantito dalla Costituzione che, pertanto, giustifica pienamente che a presidio della professione forense vi sia un sistema pubblicistico associativo costituito dal CNF e dagli Ordini forensi territoriali, come cristallizzato nell'art. 24 della legge n. 247/2012.

Tale norma precisa che: "Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia".

Scuola Superiore dell'Avvocatura: legittima la riserva al CNF

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Secondo il T.A.R., le innegabili ragioni di interesse pubblico summenzionate, che giustificano l'esistenza dell'altrettanto ricordato regime pubblicistico della disciplina cui è soggetta la professione forense, non rendono comparabile la posizione del CNF con quella di altri soggetti (la cui natura e le cui funzioni non sono, peraltro, neppure adombrate nel motivo in esame).

I ricorrenti ritengono che anche altri soggetti potrebbero occuparsi di disciplinare e istituire l'accesso ad un Albo la cui iscrizione abilita al patrocinio nei massimi gradi di giudizio, e che è tenuto proprio e che è tenuto proprio dal CNF. Ciò, secondo i magistrati capitolini, non è ammissibile: le innegabili ragioni di interesse pubblico summenzionate, che giustificano l'esistenza dell'altrettanto ricordato regime pubblicistico della disciplina cui è soggetta la professione forense, non rendono infatti comparabile la posizione del CNF con quella di altri soggetti.

Aspiranti avvocati Cassazionisti e cultura giuridica

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Respinta la doglianza che mira a contestare il fatto che i membri della Commissione di cui all'art. 9 del regolamento impugnato debbano essere, per la maggior parte, tutti Avvocati iscritti all'Albo speciale dei cassazionisti, sia in quanto provenienti dal CNF (e come tali necessariamente iscritti a quell'Albo), che in quanto Avvocati iscritti all'Albo speciale tout court, che, infine, quali docenti universitari.

Per il T.A.R. risponde a elementari canoni di logica che a selezionare i professionisti che devono patrocinare innanzi ai massimi gradi delle varie Giurisdizioni siano dei soggetti a ciò già abilitati.

Infondata, infine, la doglianza che ritiene illogico l'aver previsto, in sede di prova di accesso ai Corsi, domande vertenti sia sul diritto processuale civile, che su quello penale, che su quello amministrativo, che, ancora, in tema di giustizia costituzionale. Per il T.A.R. risulta coerente con il diritto di difesa la richiesta all'aspirante avvocato cassazionista di una cultura giuridica non "a compartimenti stagni", bensì allargata a tutte le principali branche del diritto.

La necessità che l'avvocato sia dotato di solide basi di tutte le principali discipline giuridiche trova corrispondenza nella essenziale circostanza per cui a nessun avvocato è precluso di patrocinare davanti a tutte le Corti cause afferenti all'una o all'altra disciplina giuridica. È infatti lasciata unicamente alla responsabilità del singolo professionista la scelta (connotata da profili deontologici) se assumere o non una causa in una materia in cui egli sia più o meno versato.

Scarica pdf Tar Lazio, sent. 11487/2019
Scarica pdf Tar Lazio, sent. 11477/2019

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