Non si può sequestrare l'auto all'indagato per il reato di cui all'art. 527 comma 2 cp perché non è un mezzo non essenziale e legato strumentalmente al reato in modo meramente occasionale

di Annamaria Villafrate - Non si può disporre il sequestro preventivo dell'auto nei confronti dell'indagato per atti osceni di cui all'art. 527 comma 2 c.p, se l'utilizzo della vettura per la commissione del reato è meramente occasionale e il legame con l'illecito penale non è essenziale. A precisarlo la sentenza n. 42129/2019 (sotto allegata) della Cassazione, che ha accolto il ricorso dell'indagato disponendo l'annullamento dell'ordinanza di sequestro preventivo del Tribunale.

La vicenda processuale

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Il Tribunale, nella veste di giudice d'appello delle misure cautelari, accogliendo il ricorso del P.M contro il provvedimento del G.i.p che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo della vettura di un soggetto indagato per il reato di cui all'art. 527 comma 2 c.p, dispone la misura prima negata, ricorrendo le necessità impeditive per la sua adozione, ma non in previsione della successiva confisca.

Dall'esame dei fatti è risultato infatti che l'indagato, mentre era a bordo della vettura di sua proprietà, aveva avvicinato in due diverse occasioni, con la stessa dinamica una ragazza, con la scusa di chiederle indicazioni stradali, procedendo a masturbarsi, una volta che la vittima si avvicinava all'auto.

Grazie all'auto il soggetto aveva potuto nascondere alle ragazze avvicinate, il fatto che non indossasse alcun indumento dalla vita in giù, allontanandosi poi rapidamente dal luogo di commissione del reato, senza destare sospetti. Ricorre in Cassazione l'imputato lamentando l'assenza degli elementi richiesti dalla legge per disporre il sequestro del veicolo.

Presupposti del sequestro preventivo

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Gli Ermellini, nella motivazione della sentenza, evidenziano prima di tutto come l'ordinanza che ha disposto la misura cautelare del sequestro preventivo impugnata preveda che "prescindendo da un esito finale ablatorio, è configurato in funzione strumentale alla rescissione di pericoli qualificati connessi alla libera disponibilità della cosa pertinente al reato."

Al fine di disporre questa misura, in sostanza, è necessario che vengano allegati elementi "che consentano di fondare l'affermazione che, una volta privato del bene de quo il soggetto non possa o, quantomeno, non possa con le medesime modalità compiere altre condotte criminose."

L'art. 321 c.p.p prevede infatti, al comma 1 che: "Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato."

Perché si possa procedere al sequestro preventivo "il rapporto di strumentalità tra la res auferenda ed il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale". L'istituto del sequestro, nonostante la sua finalità di difesa sociale "non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi la disponibilità di cose che è in se stessa lecita, a meno che non si tratti di disponibilità oggettivamente e specificamente predisposta per l'attività criminosa".

No al sequestro dell'auto per il maniaco

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La Cassazione, dopo aver chiarito queste nozioni basilari sul sequestro preventivo, ritenendo fondato il ricorso, annulla l'ordinanza con sentenza n. 42129/2019. Gli Ermellini rilevano infatti come nel caso di specie, il concetto di abitualità non è configurabile, stante le due uniche e isolate condotte criminose contestate all'indagato.

"Né appare corretto … parlare di strumentalità stretta e pregnante con la specifica modalità di consumazione del reato" considerando che "il soggetto che si sarebbe avvicinato alla persona offesa a bordo dell'autovettura oggetto di sequestro non si è comportato diversamente da quanto avrebbe fatto qualunque individuo che fosse stato alla guida di detto veicolo; non vi è stato da parte di costui un uso anomalo dell'automezzo finalizzato a coprire il fatto che egli non indossava alcun indumento dal bacino in giù né vi è, comunque stato un uso dell'automezzo specificamente volto a consentirgli la commissione del reato."Parimenti, il mezzo non è stato utilizzato strumentalmente per consentire il rapido allontanamento dal luogo di commissione del fatto.

Non solo, se l'utilizzo di un'autovettura fosse considerato elemento capace di consentire astrattamente la commissione di altri reati, il sequestro comunque non avrebbe assolto alla sua funzione impeditiva, perché facilmente sostituibile con un'altra vettura. Da qui, l'inidoneità della misura adottata.

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- Misure cautelari reali: sequestro conservativo e preventivo

Scarica pdf Cassazione penale n. 42129-2019

Foto: 123rf.com
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