di Valeria Zeppilli - Il medico chirurgo che ha operato il paziente che, a seguito della trasfusione di sangue, ha contratto l'epatite C, non può rispondere del contagio e della successiva morte della vittima.
La responsabilità semmai, in questo caso, è del medico ematologo.
I compiti del chirurgo
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Per la Corte di cassazione (vedi sentenza numero 25764/2019 sotto allegata), infatti, se nella struttura ospedaliera esiste un responsabile del reparto di ematologia e del servizio trasfusionale, il chirurgo operatore, rispetto alla trasfusione, ha solo i seguenti compiti:
- acquisire in via preventiva la disponibilità del sangue che può rendersi necessario nel corso di un intervento attenendosi ai protocolli vigenti nella struttura stessa,
- indicare sulla cartella clinica gli elementi necessari per individuare se c'è stata trasfusione
- in caso di trasfusione, verificare e indicare che i gruppi sanguigni di paziente e donatore siano compatibili,
- riportare sulla cartella clinica gli elementi identificativi di tutte le sacche di sangue che sono state somministrate.
I controlli sulle sacche di sangue
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I controlli sulle sacche di sangue, invece, sono di competenza del servizio ematologico dell'ospedale ed è a tale servizio che, quindi, deve essere imputato il mancato superamento degli esami sierologici da parte del sangue oggetto di trasfusione.
Responsabilità dell'ematologo
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In alte parole, per la Cassazione, solo il primario di ematologia, in quanto responsabile del centro trasfusionale e, quindi, dell'acquisizione di sangue, è responsabile della compilazione non completa della scheda di ogni sacca, della mancata esecuzione dei controlli imposti dalla legge o della mancata indicazione sulla sacca delle indicazioni previste dalla legge.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 25764/2019