di Valeria Zeppilli - Nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 22520/2019 (sotto allegata), gli esiti del procedimento penale a carico di un sanitario non possono in alcun modo vincolare le sorti del procedimento civile, che viaggia su un percorso autonomo.
- I fatti costitutivi della domanda
- La prova
- L'irrilevanza delle cause di esclusione della punibilità
- Autonomia strutturale e funzionale
I fatti costitutivi della domanda
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Innanzitutto, infatti, occorre considerare che i fatti che costituiscono la domanda di risarcimento civile non sono necessariamente gli stessi del fatto reato e, di conseguenza, possono essere oggetto di una diversa rappresentazione.
Basti pensare, a tale proposito, che l'individuazione del petitum e della causa petendi è fatta tenendo conto della rappresentazione della vicenda così come riportata dal danneggiato che si è costituito parte civile.
La prova
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Anche la prova è svolta tenendo conto dei canoni del giudizio civile, che differiscono da quelli tipici della fase penale.
Oltretutto, riportando le parole dei giudici, "l'elemento soggettivo dell'illecito civile è sganciato da quello accertato con diversa finalità in sede penale; si può accertare la colpa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche se in sede penale fosse oggetto di accertamento un reato doloso; la colpa penale e quella civile non coincidono, se non morfologicamente, ai sensi dell'art. 43 c.p., ma differiscono funzionalmente".
L'irrilevanza delle cause di esclusione della punibilità
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Infine, per la Corte non bisogna dimenticare che la domanda risarcitoria non subisce alcun effetto preclusivo né dalle cause di esclusione della punibilità né dall'applicazione delle esimenti.
Autonomia strutturale e funzionale
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Nel caso di specie, il giudizio in sede civile si era aperto a seguito della revoca della sentenza penale.
Esso, alla luce di quanto visto, per la Corte di cassazione è da considerarsi quindi sostanzialmente e funzionalmente autonomo da quello penale, con il quale è legato solo formalmente ("non essendo più in discussione i temi centrali del giudizio penale, quali la sussistenza del fatto, la sua illiceità e l'attribuibilità all'imputato").
Il giudizio di rinvio ai sensi dell'articolo 622 del codice di procedura penale, quale era quello oggetto dell'attenzione dei giudici, rappresenta pertanto solo la via per passare dal rito penale al rito civile nei casi in cui la parte impugnante è rappresentata dalla parte civile.
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