di Lucia Izzo - È di alcuni giorni fa la notizia del patteggiamento, a un anno e sei mesi di reclusione, del maresciallo dei carabinieri che, alla guida di un'autovettura di servizio, aveva provocato un incidente e la morte di Nicolò Luckenbach, talentuoso videomaker e fotografo milanese di 32 anni.
- Patente ritirata a vita? Il caso
- La revoca della patente
- Revoca della patente a seguito di lesioni od omicidio stradale
- Revoca patente fino a 30 anni
Patente ritirata a vita? Il caso
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Stando alle indagini del P.M., l'indagato aveva effettuato improvvisamente una svolta a sinistra in un tratto di strada in cui tale manovra non era consentita costringendo Luckenbach, alla guida della sua moto, a frenare bruscamente per evitare l'impatto, perdendo così il controllo del mezzo e rovinando bruscamente a terra. Il decesso avvenne in ospedale a seguito delle gravi lesioni riportate.
Il sinistro, avvenuto in data 18 dicembre 2017, aveva provocato la morte di Nicolò Luckenbach, talentuoso videomaker e fotografo milanese di 32 anni, che era alla guida della sua moto, deceduto a seguito delle ferite riportate dopo essere caduto dal mezzo.
A destare particolare scalpore è stata la decisione del G.U.P. di Milano di comminare al maresciallo la pena accessoria della revoca della patente (sembrerebbe) "a vita", ovvero quello che molti hanno definito "ergastolo della patente".
"Una sentenza storica" quella sull'ergastolo della patente, ha commentato Domenico Musicco, presidente dell'Avisl (Associazione vittime incidenti stradali) e avvocato dei familiari del giovane. In attesa di verificare dettagliatamente quanto espresso dal G.U.P. e la motivazione che ha condotto a una misura accessoria più gravosa della stessa condanna penale, qualora la revoca a vita fosse confermata, il caso potrebbe "fare scuola" ed essere il primo in Italia.
Intanto, vediamo cosa prevedono le norme in merito:
La revoca della patente
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Il Codice della Strada detta numerose previsioni che coinvolgono la patente che, in taluni casi può essere ritirata, sospesa o addirittura revocata. Quest'ultima ipotesi, la più grave, viene attuata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, a norma dell'art. 130 C.d.S, nei seguenti casi:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
Il provvedimento di revoca è atto definitivo qualora risulti la perdita dei requisiti con carattere permanente. Negli altri casi di revoca, invece, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e se viene accolto la patente è restituita all'interessato.
In realtà, l'interessato può anche conseguire, a seguito di un nuovo esame (e con i requisiti psicofisici previsti per la conferma di validità), una patente di guida di categoria non superiore a quella revocata allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca.
Qualora la patente costituisca sanzione accessoria, l'interessato potrà in futuro conseguire una nuova patente, ma solo trascorsi almeno due anni dal momento in cui il provvedimento che prescrive la revoca sia divenuto definitivo.
Dovranno essere trascorsi almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, invece, qualora la revoca sia stata disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 che puniscono la guida sotto l'influenza di alcol o di stupefacenti.
Revoca della patente a seguito di lesioni od omicidio stradale
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Sempre in materia di revoca della patente, l'art. 222 del Codice della Strada attribuisce al giudice il potere di disporre tale sanzione amministrativa accessoria qualora dalla violazione delle norme del C.d.S. derivino danni alle persone.
In particolare, la revoca della patente di guida consegue alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 c.p.) oppure omicidio stradale (art. 589-bis c.p.).
È stata la legge n. 41/2016, che ha introdotto i suddetti reati, a incidere anche sull'art. 222 del C.d.S. e a prevedere che la condanna facesse scattare la revoca della patente. Ciononostante, il legislatore non ha introdotto la revoca della patente "a vita", in quanto ha differenziato i limiti temporali stabilendo una durata maggiore in relazione alla gravità del comportamento del condannato.
In effetti, inizialmente il disegno di legge aveva previsto la possibilità di introdurre una revoca "perpetua", ma tale ipotesi ingenerò un acceso dibattito politico; tale provvedimento sanzionatorio venne ritenuto potenzialmente contrario alla Costituzione e, per questo, non fu approvato.
Ad oggi, quindi, il riferimento all'ergastolo può essere inteso solo in riferimento al termine più ampio previsto dalla forbice revocatoria per quanto riguarda la patente di guida, ovvero quello di 30 anni. Verifichiamo quando tale fattispecie si può realizzare.
Revoca patente fino a 30 anni
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In pratica, qualora la revoca sia stata comminata per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca.
Se, invece, la revoca consegue all'omicidio stradale provocato ai sensi del quinto comma dell'art. 589-bis c.p., (ad esempio in caso di superamento dei limiti di velocità, passaggio al semaforo col rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in zone non consentite, ecc.), l'interessato non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 10 anni dalla revoca.
Qualora la revoca sia stata disposta per i reati di cui all'art. 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, c.p., la patente si potrà conseguire nuovamente solo decorsi 15 anni dalla revoca.
Il termine viene elevato a 20 anni qualora l'interessato sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti ex art. 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, oppure ex art. 187, commi 1 e 1-bis, del Codice della Strada.
Infine, il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni qualora l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, C.d.S., ovvero in caso di omissione di soccorso e fuga.
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