di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 221/2019 depositata il 23 ottobre 2019 (sotto allegata) la Corte Costituzionale, al termine di una complessa motivazione, dichiara non fondate le eccezioni di costituzionalità sollevate nei ricorsi avanzati da due Tribunali, per contestare il rifiuti di due Asl di praticare a due coppie di lesbiche la procedura della procreazione medicalmente assistita. Analizzando la lettera degli articoli ritenuti incostituzionali della legge n. 40/2004 la Consulta, anche attraverso l'analisi di precedente giurisprudenza, dichiara infondati entrambi i ricorsi ritenendo che la libertà di diventare genitori non può considerarsi illimitata, dovendo bilanciare la stessa con altri diritti costituzionalmente protetti.
- Rifiuto alla procreazione assistita di due Asl a due coppie gay
- Le norme costituzionali "violate" secondo i giudici remittenti
- La libertà di diventare genitori non è illimitata
Rifiuto alla procreazione assistita di due Asl a due coppie gay
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I Tribunali di Pordenone e di Bolzano promuovono due giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 perché due aziende sanitarie si sono rifiutate, in due casi diversi ma simili, di procedere alla pratica della procreazione medicalmente assistita, perché la richiesta era stata avanzata da due coppie gay. Le domande, in entrambi i casi, sono state respinte perché l'art. 5 della legge n. 40/2004 dispone che: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi."
A rafforzare detta disposizione il comma 2 dell'art. 12 della stessa legge sanziona "Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro."
Le norme costituzionali "violate" secondo i giudici remittenti
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Entrambi i Tribunali evidenziano come impedire a una coppia gay di realizzare il proprio desiderio di genitorialità contrasti con diversi articoli della Costituzione, come l'art. 31 che protegge la maternità, l'art. 32 che tutela il diritto alla salute, l'art 117 comma 1 e l'art. 11 (in quanto riconoscono l'applicazione anche in Italia del diritto internazionale che vieta ogni forma di discriminazione), l'art 2. che riconosce le coppie di fatto e dello stesso sesso come formazioni familiari meritevoli di tutela e infine con l'art. 3, che tutela il diritto di uguaglianza "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."
La libertà di diventare genitori non è illimitata
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La Corte Costituzionale evidenzia come attraverso i quesiti costituzionali sollevati i giudici di primo grado si pongano l'obiettivo primario di "rimuovere il requisito soggettivo di accesso alla PMA rappresentato dalla diversità di sesso dei componenti la coppia richiedente (unitamente al correlato presidio sanzionatorio)" e di rendere così accessibile la pratica della procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali in quanto tali, ossia a prescindere e indipendentemente dalla presenza di patologie "che li pongano in condizioni obiettive di infertilità o di sterilità."
La Consulta evidenzia però come le censure alla legge n. 40/2004 facciano esclusivo riferimento alle coppie formate da sole donne, visto che le coppia gay composte da uomini devono ricorrere a un'altra procedura, nota come maternità surrogata. Tale precisazione si rende necessaria in questo modo le coppie omosessuali maschili sono destinate a essere escluse dal "panorama decisorio dell'odierno giudizio."
Detto questo, si tratta di capire se il desiderio di diventare genitori attraverso queste nuove metodologie mediche e tecnologiche deve essere sempre e comunque soddisfatto o se è giusto stabilire precise condizioni per accedere a queste pratiche, più che altro nella prospettiva di tutelare i diritti del concepito e del futuro nato.
Passando quindi alla lettera della legge n. 40/2004 è indubbio come essa restringa il proprio campo applicativo a coppie con problemi di fertilità e come la stessa preveda il ricorso alla procreazione medicalmente assistita come ultima spiaggia, ossia solo nel caso in cui non vi siano "altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità."
Dall'art 5 della legge, che limita l'accesso alla procreazione medicalmente assistita a coppie di sesso diverso, appare inoltre chiaro come l'intento del legislatore sia quello di limitare tale tecnica al modello di famiglia tradizionale formato da una madre e da un padre. Disposizione il cui contenuto è rafforzato da quella di natura sanzionatoria che punisce i sanitari che pratichino la procreazione medicalmente assistita a coppie dello stesso sesso.
Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte Costituzionale, chiarisce quindi che:"la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti (sentenza n. 162 del 2014). Essa dev'essere, infatti, bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti: e ciò particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico."
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