di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 27129/2019 (sotto allegata) della Cassazione accoglie il ricorso di un contribuente, a cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato la mancata dichiarazione di una plusvalenza su cui quindi non ha pagato le tasse dovute. Come giustamente esposto dal ricorrente e condiviso dagli Ermellini, la somma incamerata a titolo di caparra penitenziale conseguente all'esercizio del diritto di recesso della promissaria acquirente di due terreni agricoli, a cui quindi non è seguito alcun atto di trasferimento, non è qualificabile come una plusvalenza in quanto, contrariamente alla lettera dell'art. 6 comma 2 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), essa non ha natura risarcitoria. Ne consegue che tale somma non è tassabile.
La vicenda processuale
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La Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigetta l'appello proposto da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Crotone, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avanzato contro un avviso di accertamento IRPEF riferito al 2005, per una plusvalenza non dichiarata di Euro 84.535,00.
Tutto perché il ricorrente aveva proceduto alla promessa di vendita di due terreni a destinazione agricola, uno di sua proprietà ed uno dei suoi familiari, che gli aveva rilasciato apposita procura, senza però addivenire alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento. La S.p.a promittente acquirente, aveva infatti esercitato il diritto di recesso
, legittimando così il promissario venditore a incassare la caparra penitenziale. Ricorre quindi in Cassazione il contribuente a cui resiste l'Amministrazione finanziaria con controricorso.Il ricorso del contribuente
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Il contribuente nel ricorso in Cassazione contesta:
- con il primo motivo la violazione dell'art. 67 lett. a) e b) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) perché, contrariamente alla normativa menzionata, la CTR ha ritenuto sussistente una plusvalenza tassabile, quando in realtà non c'è stata cessione dei terreni, non essendo addivenuti all'atto definitivo di trasferimento e nonostante i fondi avessero natura agricola, come attestato dal Comune di Crotone;
- con il secondo per violazione dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986, in quanto lo stesso prevede che: "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti" in quanto la CTR avrebbe dovuto considerare l'incasso della caparra solo come corrispettivo per il recesso esercitato dal promissario acquirente, senza che allo stesso possa attribuirsi natura risarcitoria e quindi di plusvalenza tassabile.
La caparra penitenziale non è tassabile
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, accoglie il ricorso del contribuente per le seguenti ragioni. Per quanto riguarda il primo motivo la cassazione rileva come la CTR in realtà non ha messo in dubbio la natura agricola dei terreni, ma si limita a precisare che il trasferimento dell'appezzamento è sufficiente a dimostrare l'aspetto speculativo della vendita, tralasciando di considerare che non si è addivenuto alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento. In questo modo la CTR ipotizza in modo del tutto arbitrario una lottizzazione pur in assenza dell'indicazione dei suoi estremi sul piano cartolare.
Per quanto riguarda invece il secondo motivo del ricorso che interessa analizzare più in dettaglio in questa sede la Corte precisa che, appurata l'inesistenza di una plusvalenza per le ragioni esposte relativamente al primo motivo "è esclusa in radice la possibilità di attribuire all'importo trattenuto dal promittente venditore, come caparra penitenziale per effetto dell'esercizio del diritto di recesso della promissaria acquirente, natura di "provento conseguito in sostituzione di reddito", nella specie plusvalenza, quale reddito diverso, assoggettabile a tassazione."
Gli Ermellini sottolineano la differenza esistente tra la caparra penitenziale, prevista e disciplinata dall'art. 1386 c.c. e la clausola penale, anche in relazione alla caparra confirmatoria di cui all'art 1385 c.c. e ribadiscono come la caparra penitenziale incamerata per il mancato recesso non è qualificabile come "risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura, avrebbero generato redditi tassabili in ragione del conseguimento di una plusvalenza."
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Scarica pdf Cassazione civile ordinanza n. 27129-2019• Foto: 123rf.com