di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 27266/2019 (sotto allegata) chiarisce che nel momento in cui un prodotto ortofrutticolo subisce il trattamento del taglio (come nel caso delle puntarelle che vengono tagliate dalla cima), esso deve essere qualificato come "preconfezionato" e in quanto tale soggetto all'obbligo della indicazione del termine minimo di conservazione, come previsto dal dlgs n. 109/1992 vigente all'epoca del fatto contestato.
- La vicenda processuale
- Il motivo del ricorso
- Le puntarelle? Prodotto preconfezionato perché "tagliate"
La vicenda processuale
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Agendo in proprio e nella qualità di rappresentante legale di una S.P.A., un soggetto si oppone all'ordinanza di ingiunzione del G.d.P, notificatagli dall'Azienda Tutela della Salute per aver messo in commercio una confezione di puntarelle senza l'indicazione del termine minimo di conservazione. Dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace, i ricorrenti riassumono il giudizio davanti al Tribunale territorialmente competente. Si costituisce l' A.T.S. resistendo all'opposizione e invocandone il rigetto. Per i ricorrenti "le puntarelle non potrebbero essere qualificate come "prodotto preconfezionato" ma dovrebbero piuttosto essere considerate un prodotto alimentare ortofrutticolo fresco, con conseguente esclusione dell'obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione (T.M.C.) sulla confezione." L'opposizione però viene respinta, per cui il rappresentante della S.P.A appella la decisione e la A.T.S. si costituisce davanti al giudice di secondo grado, resistendo all'appello. La Corte d'Appello rigetta l'impugnazione, condannando gli appellanti alle spese del giudizio di secondo grado. La S.P.A soccombente a questo punto ricorre in Cassazione e la A.T.S. resiste con controricorso.
Il motivo del ricorso
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I ricorrenti in un unico motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 1 lettera d) e dell'art. 10 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n.109/92 e dell'art.1 della Legge n. 689/81, in quanto la Corte di Appello ha erroneamente qualificato le puntarelle come un prodotto preconfezionato, mentre avrebbe dovuto considerarlo come un ortofrutticolo fresco non sbucciato, tagliato o soggetto ad analogo trattamento e in quanto tale non soggetto all'indicazione del termine minimo di conservazione sulla confezione.
Le puntarelle? Prodotto preconfezionato perché "tagliate"
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La Cassazione, con l'ordinanza n. 27266/2019 rigetta il ricorso ritenendo la doglianza infondata. Gli Ermellini precisano infatti che "l'esclusione dell'obbligo d'indicazione del T.M.C. sulla confezione, prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n.109/92 si riferisce soltanto ai prodotti ... ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi.". Ora, come precisato dal giudice di secondo grado "le puntarelle, in quanto costituite dal "germoglio tagliato dalla cima del cespo della catalogna" e sottoposte a trattamento di lavaggio" devono considerarsi prodotti freschi trattati, e in quanto tali soggette all'obbligo d' indicazione del termine minimo di conservazione.
I ricorrenti fondano il loro ricorso sulla impossibilità di considerare il lavaggio del prodotto come un trattamento analogo alla sbucciatura e al taglio, ma non contestano il ragionamento del giudice di merito, mentre sembra "decisivo l'assunto secondo cui le puntarelle, costituendo soltanto una parte (in particolare, quella apicale) del cespo della cicoria catalogna, per essere messe in vendita in quanto tali devono necessariamente essere separate dal resto del predetto cespo, e quindi subire un trattamento di taglio."
Tale valutazione, insindacabile in sede di legittimità, è espressione della ratio del rigetto, visto che il dlgs. n.109/92 si pone l'obiettivo di tutelare il consumatore attraverso la previsione dell'obbligo d' indicazione del T.M.C. sulle confezioni di quei prodotti alimentari che subiscono trattamenti prima della vendita, compresi quelli ortofrutticoli freschi soggetti a taglio, sbucciatura o manipolazioni similari.
Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 27266-2019