di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 43542/2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso dell'imputato, condividendone i motivi sollevati nello stesso. La Corte d'Appello infatti non ha accertato se nel giardino pubblico, presso il quale sono stati commessi gli atti osceni fossero presenti dei giochi, così come non ha verificato l'effettiva presenza di bambini nel luogo, mancando i quali non sussiste il pericolo di poter assistere alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto agente.
La vicenda processuale
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La Corte d'Appello, previa perizia finalizzata ad accertare la pericolosità sociale dell'imputato, conferma la decisione del Gup che, riconoscendo le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 89 c.p, lo ha condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 81, 56, 609 bis capo a) e 527 capo b) del codice penale, revocando però la misura di sicurezza, perché non ritenuto non pericoloso.
Il ricorso in Cassazione
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L'imputato ricorre in Cassazione affidandosi a tre motivi in cui lamenta:
- il mancato riconoscimento da parte della Corte d'Appello del suo stato d'incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, nonostante le perizie psichiatriche prodotte, a cui lo stesso si è sottoposto anche durante la detenzione;
- la conferma della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 527 comma 2 c.p "erroneamente ritenendo che il fatto sia stato commesso in un luogo abitualmente frequentato da minori, quale la pubblica via limitrofa a un giardino pubblico." Per il ricorrente l'art 527 c.p al comma 2 si riferisce solo "i luoghi specificamente destinati alla frequentazione dei minori, cioè sia quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale, sia quelli che siano tali per lezione specifica, ossia che di volta in volta, costituiscono un punto di incontro nel quale i minori assiduamente si recano, ivi intrattenendosi per un lasso di tempo non breve";
- in collegamento con il primo motivo, come il giudice di secondo grado, non abbia preso in considerazione né la relazione psichiatrica dei sanitari dell'istituto penitenziario da cui risultava una condotta bizzarra ricollegabile a una ideazione delirante cronica e neppure le emergenze del diario clinico, dalle quali emergeva uno stato allucinatorio uditivo che gli ordinava di avvicinarsi alle vittime.
Mancano giochi e bambini? Niente atti osceni
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La Cassazione con sentenza n. 43542/2019 accoglie i motivi del ricorso perché fondati, annulla la decisione impugnata, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello.
Pronunciandosi sul primo e sul terzo motivo del ricorso, che vengono trattati congiuntamente, la Cassazione rileva come nel caso di specie sussiste il difetto di motivazione in quanto le argomentazioni addotte dal giudice di secondo grado a fondamento della responsabilità dell'imputato sono incomplete in relazione alle doglianze relative ai disturbi psichiatrici evidenziati, comprovati dal supporto probatorio prodotto in giudizio. La Corte infatti ha rigettato i motivi del ricorso fornendo una motivazione inadeguata, difetto che avrebbe potuto colmare ricorrendo a un supplemento di perizia.
Fondato anche il secondo motivo relativo all'art 527 comma 2 c.p. che punisce gli atti osceni commessi "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano." Perché si configuri il reato è quindi necessario, come rilevato dal ricorrente, che gli atti osceni siano commessi nei luoghi frequentati dai minori, tali per vocazione strutturale come le scuole, i luoghi di formazione fisica o culturale, le ludoteche e simili o per elezione in quanto luogo abituali d' incontro o socializzazione, dove i minori si intrattengono per un tempo non esiguo, come i muretti, i piazzali, i cortili condominiali.
Nel caso di specie, però la Corte d'Appello non ha accertato se nei giardini pubblici, nei pressi del quale l'imputato ha commesso gli atti osceni "fossero presenti giochi o altre attività ludiche per bambini" limitandosi ad affermare che "è notorio che nei parchi pubblici sono di norma presenti anche giochi per bambini." Non solo, la Corte non ha neppure accertato se, al momento del fatto, fossero presenti effettivamente dei bambini nei luoghi indicati dall'art 527 comma 2 c.p, requisito in assenza del quale deve escludersi il pericolo che i minori potessero assistere alla realizzazione degli atti osceni contestati.
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