Lo stesso articolo prevede un articolato sistema di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, mentre il seguente articolo 186 bis, introdotto dalla l. 120/10, stabilisce sanzioni più severe per alcune particolari categorie di guidatori.
- Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
- Gli aumenti previsti per i neopatentati
- Violazioni commesse in orari notturni
- Confisca del veicolo
- Guida in stato di ebbrezza: decurtazione punti patente
- Revoca della patente
- Rifiuto di sottoporsi all'alcol test
- Guida in stato di ebbrezza e sinistri stradali
Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
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In linea generale, la guida in stato di ebbrezza configura un reato punito con sanzioni penali, anche se l'intervento legislativo del 2010 ha depenalizzato le ipotesi più lievi.
Di conseguenza, l'attuale sistema sanzionatorio che punisce chi guida dopo aver bevuto è il seguente:
- tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro: sanzione amministrativa minima di 532 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi
- tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 grammi per litro: sanzione penale (ammenda) minima di 800 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 a 12 mesi
- tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: sanzione penale (ammenda) minima di 1.500 euro, arresto fino a 12 mesi, sospensione della patente da 12 a 24 mesi
Gli aumenti previsti per i neopatentati
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Le sanzioni sopra esaminate sono aumentate di un terzo (sia in relazione all'ammontare delle sanzioni pecuniarie che alla durata delle pene detentive e della sospensione della patente) se la violazione è commessa dai soggetti di cui all'art. 186 bis C.d.S., cioè i minori di anni ventuno, i neopatentati e i guidatori professionali.
Con riferimento a tali categorie di conducenti, la guida sotto l'influenza di alcol è sanzionata anche qualora il valore del tasso alcolemico risulti inferiore a 0,5. In tal caso, viene applicata una sanzione amministrativa minima pari ad euro 164.
Violazioni commesse in orari notturni
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Il comma 2-sexies dell'art. 186, introdotto dalla l. 94/09, inasprisce le sanzioni sopra esaminate per i casi in cui la violazione venga commessa in orari notturni, precisamente dalle ore 22:00 alle ore 07:00.
L'aumento previsto è pari a un terzo, ma se si tratta dei conducenti di cui all'art. 186 bis le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.
Confisca del veicolo
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Nel caso in cui il tasso alcolemico registrato sia superiore al valore di 1,5 grammi per litro, si applica anche la misura cautelare del sequestro del veicolo finalizzato all'applicazione della sanzione accessoria della confisca, sempre che il veicolo non appartenga a persona estranea alla violazione.
Guida in stato di ebbrezza: decurtazione punti patente
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La violazione delle norme in oggetto ha conseguenze di rilievo anche sulla patente del trasgressore.
Tutte le violazioni di cui sopra, infatti, comportano la decurtazione di 10 punti dalla patente, che diventano 20 punti nel caso il soggetto trovato ubriaco sia un neopatentato (cioè in possesso della patente di guida da non più di tre anni).
In questo sistema fa eccezione la violazione commessa dai soggetti di cui all'art. 186 bis, se il tasso alcolemico del conducente risulti inferiore a 0,5 g/l: in tal caso, si applica una decurtazione di 5 punti dalla patente.
Revoca della patente
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In alcuni casi, considerati particolarmente gravi dal legislatore, è prevista anche la revoca della patente di guida:
- reiterazione della violazione con tasso alcolemico superiore a 1,5 nell'arco di due anni (tre anni per i conducenti di cui all'art. 186 bis);
- violazione con tasso alcolemico superiore a 1,5 a cui sia conseguita un sinistro stradale;
- violazione con tasso alcolemico superiore a 1,5 da parte di guidatori professionali di mezzi pesanti.
Rifiuto di sottoporsi all'alcol test
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Come noto, il tasso alcolemico può essere rilevato dagli agenti accertatori nell'immediatezza della contestazione, attraverso l'utilizzo di un dispositivo portatile, l'etilometro.
Se il soggetto cui viene contestata l'infrazione si rifiuta di sottoporsi all'alcol test, si applicano le sanzioni previste per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l.
Di conseguenza, se il rifiuto viene reiterato in occasione di altro accertamento eseguito nell'arco di un biennio, scatta anche la revoca della patente di guida.
Guida in stato di ebbrezza e sinistri stradali
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Le sanzioni sin qui esaminate sono raddoppiate in tutti i casi in cui il conducente abbia provocato un sinistro stradale. In tal caso si applica anche il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni e la sua confisca (se il veicolo appartiene al conducente).
Come già visto, se il sinistro è provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, viene disposta anche la revoca della patente.
Per ulteriori approfondimenti, vedi anche la nostra guida completa sulla guida in stato di ebbrezza
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