di Gabriella Lax - Per favorire il passaggio degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici arriva la guida (in allegato) messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Una transizione iniziata a luglio 2019 che ha riguardato chi ha un volume d'affari superiore ai 400mila euro annui (escluse le attività partite nel 2019) e che proseguirà tra qualche mese.
- Scontrini elettronici, dal 2020 sostituiti da un documento commerciale
- Corrispettivi elettronici, le attività esonerate
- Scontrini elettronici, gli strumenti a disposizione
- Scontrino elettronico, cosa succede se non si rispettano gli obblighi
Scontrini elettronici, dal 2020 sostituiti da un documento commerciale
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Dal primo gennaio 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso solo usando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. Si tratta di un obbligo che ha riguardato chi nel 2018 ha realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro. Oltre ai commercianti, l'obbligo riguarderà coloro che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Non cambia quasi nulla invece per i consumatori: non avrà uno scontrino o una ricevuta, ma un documento commerciale che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera.
Corrispettivi elettronici, le attività esonerate
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Invece sono esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni di cui parla il Dm 10 maggio 2019, ossia quelle per le quali anche in precedenza l'esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Scontrini elettronici, gli strumenti a disposizione
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L'Agenzia delle entrate, nella guida ricorda che memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Questi strumenti sono attualmente due: il registratore telematico e la procedura web "documento commerciale online". Ma quale delle due scelte conviene ai commercianti? Dipende ovviamente dal tipo di attività svolta.
Per gli operatori che fino ad oggi hanno emesso tanti scontrini mediante un registratore di cassa (come nel caso dei bar, ristoranti) o ricevute fiscali con una certa ripetitività sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi grazie ad un registratore telematico. Sarà così possibile memorizzare ed emettere i documenti commerciali al momento di effettuazione delle operazioni, anche se l'RT non è connesso in rete: la connessione andrà attivata al momento della chiusura di cassa. L'altro procedura quella web gratuita dell'Agenzia delle entrate, è più indicata per gli artigiani e i lavoratori autonomi ossia quelli che prima compilavano a mano le ricevute, questi operatori al momento di effettuazione dell'operazione, avranno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale. Occorre però ricordarsi che, rispetto al precedente caso, la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell'operazione. L'esercente o l'artigiano può anche decidere di utilizzare sia l'RT che la procedura web: ad esempio, se ha installato l'RT presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web. Sarà il sistema dell'Agenzia delle entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dall'RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.
Scontrino elettronico, cosa succede se non si rispettano gli obblighi
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In casi di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o nel caso di trasmissione o memorizzazione di dati incompleti o non veritieri, è prevista la sanzione pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. Ed ancora la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
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