Il decreto fiscale inasprisce le pene principali nei confronti dei grandi evasori e riduce le soglie di rilevanza penale di alcune violazioni fiscali

di Lucia Izzo - Dopo la firma del Presidente della Repubblica, è approdato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019, il c.d. "decreto fiscale" collegato alla manovra di bilancio, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (sotto allegato) per entrare ufficialmente in vigore dal 27 ottobre.

Tra le molte conferme, spiccano le innovazioni in materia di reati tributari che comportano un notevole inasprimento delle pene principali nei confronti dei grandi evasori e, al tempo stesso, un abbassamento delle soglie di rilevanza penale di alcune violazioni fiscali.

La disciplina dovrà prima passare al vaglio del Parlamento anche se lo stesso decreto ha previsto che le innovazioni entrino in vigore solo dopo la pubblicazione in G.U. della legge di conversione.

Le novità sono l'effetto di una serie di "ritocchi" al d.lgs. n. 74/2000 che disciplina i "reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto", oltre che al d.lgs. n. 231/2001 che si occupa della e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.


Fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 4 a 8 anni

[Torna su]

Particolarmente inasprito è il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi incorre nel reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", per evadere le tasse: si rischierà la reclusione da quattro a otto anni.


Si tratta di un balzello significativo rispetto alla precedente forbice sanzionatoria, ovvero la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, che rimane tuttavia applicabile, ma solo qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100mila.

"Si tratta di un comportamento gravissimo di persone che scientemente architettano strategie per togliere alla collettività cifre altissime, comunque superiori a 100.000 euro", ha commentato il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, su Facebook. "Sono soldi nostri, di tutti noi, che potrebbero essere spesi per scuole, ospedali, strade, tribunali e tutti quei servizi che gli italiani, quelli che pagano onestamente le tasse, pretendono", ha soggiunto il Guardasigilli rammentando come la grande evasione (sopra 100mila euro) rappresenti l'82,3 % dell'evasione totale.

Dichiarazione fraudolenta, infedele o omessa: fino a otto anni di carcere

[Torna su]

Inasprita anche la pena in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ovvero qualora qualora, al fine di evadere le tasse, si compiano operazioni simulate o ci si avvalga di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando nelle dichiarazioni dei redditi un ammontare inferiore a quello effettivo o passivi, crediti e ritenute fittizi. Si rischierà la reclusione da tre a otto anni (anziché da un anno e sei mesi a sei anni).

In caso di dichiarazione infedele per evadere le imposte, ovvero dichiarazione annuale dei redditi che indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, la pena sarà da due a 5 anni qualora:

- l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100mila (non più 150mila);

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque sia superiore a due milioni di euro (anziché tre).

Per l'omessa dichiarazione, invece, si applica la reclusione da due anni a sei (anziché da un anno e sei mesi a quattro) quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 50mila euro. Stessa pena anche per chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta qualora l'ammontare delle ritenute non versate superi i 50mila euro.

La reclusione per chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti passa, invece, da quattro a otto anni, anziché da un anno e sei mesi a sei. Quest'ultima ipotesi sanzionatoria resta in vigore qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a 100mila euro.

Nuove soglie per omesso versamento di ritenute o IVA

[Torna su]

Infine, chi si macchia di occultamento o distruzione di documenti contabili, salvo il fatto costituisca più grave reato, rischia la reclusione da tre a sette anni.

L'omesso versamento di ritenute dovute o certificate resta punibile con la reclusione da sei mesi a due anni qualora le ritenute siano superiori a 100mila euro, non più 150mila. Scatta la sanzione per omesso versamento dell'IVA, invece, qualora l'ammontare dell'imposta dovuta e non versata sia superiore a 150mila e non più 250mila euro.

Intercettazioni per nuovi reati tributari

[Torna su]

Il "rafforzamento" dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, ovvero l'inasprimento delle pene sia per quanto riguarda i minimi che i massimi edittali, ha come conseguenza la possibilità di effettuare intercettazioni oltre che applicare la misura coercitiva della custodia in carcere.

Il più pregnante controllo sugli indagati, quindi, passa attraverso l'allargamento della possibilità, da parte delle autorità investigative, di effettuare intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, in particolare per quanto riguarda i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione rispettivamente puniti, a seguito delle modifiche operate dal D.L. fiscale, con la reclusione da 2 a 5 anni e da 2 a 6 anni.

Confisca per sproporzione superati i 100mila euro

[Torna su]

Il decreto fiscale, inoltre, introduce nuove ipotesi di misure e sanzioni di natura patrimoniale, tra cui la confisca per sproporzione, per quanto riguarda il comparto penale tributario in caso di condanna definitiva per i reati tributari più gravi, ovvero nei casi in cui l'evasione riguarda somme che superino la soglia dei 100mila euro.

In particolare, nei casi di condanna o "patteggiamento" (ex art. 444 c.p.p.) per taluno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 (ad esclusione dell'omesso versamento di ritenute o IVA) si applica l'art. 240-bis c.p. in tutta una serie di ipotesi in cui si sia superata la soglia dei 100mila euro.

Reati tributari e responsabilità degli enti

[Torna su]

Il provvedimento, inoltre, incide sull'ambito di applicazione del sistema della responsabilità degli enti, aggiungendo al d.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25-quinquiesdecies in materia di "Reati tributari": La norma prevede che, qualora sia commesso il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistente, l'ente va incontro a una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Scarica pdf Decreto Legge 124/2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: