La Cassazione rammenta che il telegramma si presume ricevuto, ma trattasi di presunzione non assoluta, bensì superabile da una prova contraria

di Lucia Izzo - Produrre in giudizio un telegramma o una lettera raccomandata accompagnati dalla ricevuta di spedizione dell'ufficio postale, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, consente di dimostrare certamente che la spedizione è avvenuta, situazione dalla quale origina la presunzione che la missiva sia arrivata al destinatario e questi l'abbia conosciuta. Tuttavia, tale presunzione non è assoluta, bensì superabile tramite prova contraria.


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Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sesta civile, nell'ordinanza n. 27256/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un'agenzia immobiliare.

Il caso

Il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione di un cliente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'immobiliare per il pagamento di compensi per provvigione pretesa in relazione ad asserita attività di mediazione svolta per la compravendita di un immobile.

La Corte territoriale, nel confermare la decisione del Tribunale di prima istanza, riteneva che la proposta di acquisto non si fosse conclusa con una accettazione e, dunque, sarebbe stato insussistente il diritto al versamento della ingiunta provvigione.

Tuttavia, l'agenzia evidenzia come fosse stato prodotto in giudizio un telegramma con cui si comunicava l'accettazione della proposta di cui la decisione gravata avrebbe omesso la valutazione. E dall'omessa valutazione di tale prova documentale, secondo la ricorrente, discenderebbe un errore in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.

Telegramma non prova sempre l'avvenuto ricevimento del destinatario

Gli Ermellini, invece, evidenziano come la sentenza impugnata, più che omettere la valutazione di cui sopra, ha fatto corretta applicazione del pertinente principio per cui, proprio con riferimento alla ricezione di telegramma: "la produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.., comunque superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell'atto" (cfr. Cass., n. 13488/2011).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha valutato e ritenuto che la presunzione dell'arrivo dell'atto di accettazione della proposta al destinatario e della sua conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., fosse stata vinta dalla prova contraria fornita dal convenuto.

E la società ricorrente, precisano i giudici, non può "rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti svolti dai giudici del merito", pertanto il motivo deve ritenersi infondato e va respinto.

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. n. 27256/2019

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