I diritti di abitazione ed uso riconosciuti al coniuge superstite ex art. 540 comma 2 c.c. nell'ambito della successione necessaria valgono anche in caso di successione legittima?

Avv. Isabella Tammaro - A norma dell'art. 457, comma 1, c.c. "l'eredità si devolve per legge o per testamento", pertanto fonte di devoluzione di diritti successori può essere la legge cd. successione legittima, o la volontà del testatore cd. successione testamentaria. Accanto a tali ipotesi, l'ordinamento contempla agli artt. 536 e ss. c.c., la cd. successione necessaria per effetto della quale si riconosce ad alcune categorie di soggetti cd. legittimari

una posizione successoria privilegiata, che si pone come limite alla libertà del defunto di disporre dei suoi beni per testamento, in quanto ad essi deve necessariamente pervenire una quota dei beni dell'asse ereditario. Pur essendo qualificabile in astratto come successione legittima, trattandosi di diritti successori attribuiti ex lege, in realtà va distinta da quest'ultima, e collocata in posizione di coesistenza accanto alla successione ab intestato ed a quella testamentaria poiché non rappresenta una terza forma di successione, e persegue il solo fine di tutelare i diritti di determinate categorie di soggetti , cd. legittimari, ponendo limiti sia alle disposizioni testamentarie lesive degli stessi, sia alle norme disciplinanti la successione legittima nell'ipotesi in cui venga lesa la cd. quota di riserva.

Successione necessaria

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La successione necessaria ha luogo nel caso in cui sia stata lesa la quota di uno dei soggetti aventi diritto ad una parte dell'eredità

. Nell'ambito della successione necessaria l'art. 540 co. 1 dispone "A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 c.c. per il caso di concorso con i figli", al co. 2 "al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all'eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".

La ratio di tale attribuzione è individuata nell'esigenza di tutelare il coniuge superstite non solo sotto il profilo patrimoniale, ma anche morale e sentimentale atteso il legame affettivo che lo lega alla casa coniugale. La ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite tanto nella successione legittima quanto in quella necessaria potrebbe essere fonte di disagio e pertanto causa di un danno di natura psicologica e morale per la stabilità delle abitudini della vita della persona.

Ciò a differenza di quanto previsto dal legislatore prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 ove l'articolo 127 del codice civile recitava: "Quando con il coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha il diritto all'usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.

Dunque , alla luce del disposto previgente, al coniuge superstite veniva riconosciuto l'usufrutto di metà ovvero di un terzo del patrimonio ereditario, in presenza rispettivamente di uno o più figli, e solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 gli è stata attribuita la qualità di erede, e come tale, una quota di proprietà dell'asse ereditario.

Successione legittima

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La successione legittima è disciplinata nel Libro II "Delle Successioni" dagli artt. 565 c.c. e segg., e dagli artt. 581 e 582 c.c. che regolano l'ipotesi di successione del coniuge, e di concorso dello stesso con i figli, fratelli sorelle, ed ascendenti legittimi del de cuius, senza fare il minimo accenno al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ed al diritto di uso dei mobili che la corredano, e ciò, a differenza di quanto previsto per la successione necessaria ove l'art. 540 c.c. prevede espressamente che al coniuge spettino i predetti diritti.

Ciò ha indotto parte della giurisprudenza a dubitare che nel caso di successione regolata dalla legge i diritti in questione spettassero anche al coniuge superstite, originando il seguente dibattito: i diritti di abitazione ed uso previsti dall'art. 540 c.c. possono applicarsi anche ai casi di successione legittima?

Orientamenti a confronto

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Secondo un primo orientamento il coniuge superstite gode di tali diritti anche in caso di successione legittima, in quanto sostenere il contrario comporterebbe una palese violazione del principio di uguaglianza, posto che verrebbe riservato un trattamento diverso e tra l'altro più favorevole al coniuge putativo, rispetto al coniuge legittimo.

Per converso, altro orientamento risolve in senso negativo la discussione in oggetto, asserendo che alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. non si aggiungono i diritti di abitazione ed uso. Ciò si evince dall'interpretazione letterale delle disposizioni richiamate ove appare evidente , a differenza di quanto accade per la successione necessaria, l'intento del legislatore di evitare che attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, ragione per cui non vi è motivo di ritenere che alla quota intestata, contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

La pronuncia della Cassazione

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La Cassazione S. U. con sentenza del 27/02/2013 n. 4847, risolvendo detto contrasto, ha così riconosciuto che "i diritti di abitazione sull'appartamento e di uso sui mobili che lo corredano, espressamente previsti dall'art. 540 co. 2 c.c., spettano al coniuge superstite non solo nei casi di successione necessaria, ma anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c." (Decisione confermata di recente dalla Cassazione Civile II° Sez. con sentenza del 5 febbraio 2018 n. 2754.)

Le Sezioni Unite hanno statuito che la ratio della decisione va ravvisata nell'esigenza di tutela del coniuge superstite non solo sul piano patrimoniale, ma anche da un punto di vista etico sociale, secondo quella che era la volontà del legislatore di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, evitandogli i danni materiali , psicologici o morali che la ricerca di un nuovo alloggio avrebbe potuto cagionare cagionerebbe alla stabilita' delle abitudini di vita dello stesso . Ciò anche in ragione di quella solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un diritto garantito anche dalla Costituzione (artt. 47 e 2 Cost.) per un pieno ed integrale sviluppo della persona"

D'altra parte, anche dal punto di vista testuale, l'articolo 540 c.c., comma 2, prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge "anche quando concorra con altri chiamati", ipotesi che (come osservato pressochè unanimemente anche in dottrina) ricorre tipicamente proprio nella successione legittima, oltre che della successione testamentaria, ciò a conferma del fatto che l'attribuzione dei diritti previsti dal citato articolo, opera anche al di fuori dell'ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari, e spiega pure il mancato richiamo ad essi da parte degli articoli 581 e 582 c.c.


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