Per la Cassazione, il piano del consumatore può avere una durata anche superiore ai 5 anni, nel rispetto della cultura giuridica europea aperta a concedere una seconda chance

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 27544/2019 (sotto allegata) fornisce importanti indicazioni per l'omologa del piano del consumatore previsto dalla legge salva suicidi. Gli Ermellini precisano che la cultura giuridica europea sta cambiando atteggiamento nei confronti dei debitori, ai quali occorre concedere una seconda chance. Stabilire un termine troppo restrittivo per il piano di rientro del consumatore, solo per osservare i termini di durata stabiliti nell'ottica di rispettare la legge Pinto, rischia inoltre di pregiudicare la ratio stessa dell'istituto e di non tutelare sempre al meglio gli interessi dei creditori.

La vicenda processuale

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Il giudice di primo grado ha rigettato il reclamo avanzato da un debitore conto il decreto che ha respinto l'istanza di omologazione del piano di rientro proposto dallo stesso, come previsto dalla procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3/2012, integrata dalla n. 221 del 2012.

Il Tribunale, stando ai rilevi del debitore avrebbe "disatteso l'assunto del reclamante secondo cui la struttura del piano proposto doveva essere accostata a quella del concordato "in garanzia", piuttosto che a quella del concordato "in continuità", precisando che, anche accogliendo la tesi del debitore relativamente all'inapplicabilità della moratoria annuale, il piano presentato della durata di dodici anni, non rispondeva al principio generale della ragionevole durata di cinque anni prevista per il concordato preventivo.

Il ricorso del debitore

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Il debitore soccombente ricorre in Cassazione, chiedendo con il primo motivo, che dichiari l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, della legge n. 3/2012 sulla moratoria annuale. Con il secondo invece che la Corte dichiari l'erronea applicazione, da parte del giudice a quo, del limite temporale di 5 anni come termine massimo di durata del piano del consumatore. La legge infatti non richiama il termine quinquennale, di pura derivazione giurisprudenziale e applicato al concordato preventivo. Resiste con controricorso uno dei creditori, gli altri non si difendono.

Piano del consumatore omologato anche se dura più di 5 anni

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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27544/2019 accoglie il ricorso e, per quanto riguarda il secondo motivo relativo al termine di durata quinquennale del piano del consumatore, chiarisce che il tribunale, nel respingere il reclamo del debitore, si è attenuto a quanto previsto dalla legge Pinto, visto che "è diffusa l'opinione, tra i giudici di merito, che la fase esecutiva di un concordato liquidatorio debba concludersi in un arco temporale non superiore al triennio mentre un concordato in continuità aziendale debba esaurirsi nell'ambito del quinquennio."

Vero tuttavia che "la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure."

Per questo la giurisprudenza ha ritenuto di dover colmare il vuoto legislativo soprattutto per quanto riguarda il piano del consumatore, di cui i creditori possono solo contestarne la convenienza. Da qui la previsione, a tutela degli interessi creditori di un "limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni."

"Fermo quanto precede, rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore."

Interpretare troppo restrittivamente le regole del piano del consumatore, come quella della durata infraquinquennale rischia inoltre non solo di minare la ratio dello strumento, ma mal si adegua anche al mutamento europeo della cultura giuridica, più aperta a concedere al debitore una seconda chance.

Leggi anche:

- Sovraindebitamento: guida alla legge salva suicidi

- Legge salva suicidi: aspetti pratici

Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 27544-2019

Foto: 123rf.com
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