L'annullamento in autotutela di un finanziamento erroneamente concesso ad un privato determina la responsabilità precontrattuale della P.A. che ha ingenerato un legittimo affidamento

Avv. Claudio Roseto - L'ammissione di un privato ad un bando per la concessione di finanziamenti pubblici può sempre essere revocata dalla P.A., laddove essa accerti, in un momento successivo, l'assenza, ab initio, dei requisiti di ammissibilità. In siffatti casi, tuttavia, è opportuno vagliare la condotta dell'amministrazione per accertare se essa, anche in relazione al decorso del tempo, abbia ingenerato un legittimo affidamento nel privato in ordine all'ammissibilità della propria richiesta di finanziamento.

L'iter di erogazione di finanziamenti pubblici

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La prima fase del procedimento amministrativo per l'erogazione di finanziamenti pubblici consiste nell'indizione di una gara, da parte di un amministrazione pubblica, con contestuale pubblicazione della lex specialis in cui vengano individuati, in modo analitico, i requisiti, soggettivi e oggettivi, di ammissibilità al finanziamento.
Successivamente, vi è la fase della presentazione delle domande e la nomina della commissione per la valutazione delle stesse. All'esito della valutazione delle istanze dei concorrenti, verrà stilata la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, con i relativi importi finanziati. A questo punto, verrà erogata una prima tranche del finanziamento concesso, che dovrà essere utilizzata per le finalità previste nella lex specialis di gara e sottoposta a successivo controllo mediante la rendicontazione delle spese sostenute. In questa seconda fase, l'amministrazione dovrà verificare che le risorse erogate siano state utilizzate in modo congruo rispetto alle prescrizioni del bando. Nell'ultima fase, conseguente alla positiva verifica della prima rendicontazione, verrà erogata la seconda parte delle risorse riconosciute, da sottoporre a rendicontazione finale.

Revoca finanziamento pubblico per assenza requisiti ammissibilità

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Chiarito sinteticamente il procedimento di erogazione di finanziamenti pubblici, occorre affrontare la fattispecie in cui, in fase di prima rendicontazione, l'amministrazione accerti, in ritardo, di aver ammesso, erroneamente, una domanda di finanziamento priva, ab initio, dei requisiti di ammissibilità. In tale contesto, s'impone di valutare il preminente interesse pubblico da tutelare, tenendo conto che il finanziamento concesso comporta un esborso di denaro pubblico in assenza dei requisiti di ammissibilità.
Sul punto, il Consiglio di Stato è pacifico nel ritenere che: "la revoca del contributo pubblico costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici" quando risulti che il beneficio sia stato accordato in assenza dei presupposti di legge, "essendo l'interesse pubblico

all'adozione dell'atto in re ipsa quando ricorra un indebito esborso di danaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato" (ex plurimis: Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, nn. 2380 e 2381).

Responsabilità precontrattuale P.A. e tutela legittimo affidamento del privato

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Dopo aver accertato che, per pacifica giurisprudenza, la revoca del finanziamento pubblico erroneamente concesso risulti un atto dovuto, giova analizzare la posizione del privato e le azioni dal medesimo esperibili.
Vengono in rilievo, a tal riguardo, gli istituti della responsabilità precontrattuale della P.A. e del legittimo affidamento del privato, quali due facce della stessa medaglia. Infatti, laddove l'amministrazione abbia ingenerato, per colpa, la convinzione nel privato dell'ammissibilità della propria richiesta di finanziamento, sarà tenuta a risarcire quest'ultimo, a titolo di responsabilità precontrattuale.
E invero, nonostante la legittimità e la doverosità dell'atto di revoca del finanziamento indebitamente concesso al privato, dev'essere comunque rilevata una responsabilità precontrattuale dell'amministrazione per essersi avveduta dell'inammissibilità della domanda di finanziamento solo nella fase procedimentale successiva all'erogazione del contributo pubblico.
La disattenzione che connota tale comportamento amministrativo, sostanzia un contrasto con i canoni di correttezza e buona fede sanciti dall'art. 1337 c.c., essendosi verosimilmente ingenerato nel privato un ragionevole e legittimo affidamento nella legittimità della propria domanda e, quindi, nella circostanza di poter fruire del contributo nella misura ivi indicata, tala da indurla a portare avanti delle spese, nella legittima convinzione che le stesse sarebbero state coperte da risorse pubbliche (cfr. ex multis: Cons. St., sez. II, 24 ottobre 2019, n. 7246 - Pres. Greco, Est. Ciuffetti).
La sussistenza, nella specie, della colpa dell'amministrazione per aver ingenerato il suindicato affidamento nel privato comporta il diritto di quest'ultimo ad ottenere un risarcimento, tanto per il danno emergente, quanto per il lucro cessante, che dovranno essere, ovviamente, allegati e provati, anche in termini di perdita di chances.


Avv. Claudio Roseto
Specializzato in diritto amministrativo
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