Il rilascio delle autorizzazioni all'uso di armi
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In effetti, il potere di rilasciare le autorizzazioni all'uso delle armi, così come il potere di disporne la revoca o la sospensione, per come sono congegnati dal T.u.l.p.s. appaiono caratterizzati dall'ampia discrezionalità dell'Autorità competente, che è in grado di adottare provvedimenti inibitori in qualsiasi momento, tanto in caso di cosiddetto abuso, quanto ove ritenga che vi sia un pericolo di uso non corretto delle armi, oppure nel caso in cui venga meno il giudizio di idoneità e di affidabilità inizialmente formulato.
L'architettura delle norme in questa delicata materia ci dice quanto abbiamo illustrato, ma anche le sentenze amministrative di primo e secondo grado fissano quei concetti, ricordando man mano l'estensione della discrezionalità ministeriale ed avvisando sui limiti di tale potere.
Il compito dell'Autorità di P.S.
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In pratica, ciò che bisogna tenere presente è che il compito dell'Autorità di P.S. non è sanzionatorio o punitivo, ma è di natura cautelare e consiste nel prevenire abusi e sinistri con l'uso delle armi, tutto questo a protezione dell'incolumità pubblica e privata.
Compito delicato e non facile; diciamo cosi che ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione armi e munizioni non è necessario un accertato abuso delle armi, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come la persona in questione non sia del tutto affidabile al loro uso.
Addirittura la Legge si spinge a dire che, vista l'ampia discrezionalità che l'Ordinamento ripone nelle mani dell'Amministrazione, teoricamente non si richiederebbe neppure una particolare motivazione.
La discrezionalità
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Questo è un passaggio certamente delicato, dal momento che accordare un potere così vasto all'Autorità potrebbe equivalere ad annullare del tutto la posizione contrapposta di chi chiede l'autorizzazione ed abbia i presupposti per poterlo fare.
Ancora una volta viene in aiuto la giurisprudenza che ci aiuta a risolvere questo enigma.
Come è possibile, infatti, che da una parte esista una così vasta discrezionalità e, dall'altra, non vi sia alcun diritto da parte dell'interessato all'autorizzazione?
Ebbene, i Giudici di diversi Tar e lo stesso Consiglio di Stato hanno più volte ribadito: vero è che i provvedimenti inibitori adottati dall'amministrazione possono non richiedere una specifica motivazione, ma è pur sempre vero che queste valutazioni non devono essere irrazionali o arbitrarie.
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