- Il monopolio dell'uso della forza
- Arma per difesa personale: le norme
- La possibilità di disporre del mezzo di difesa
Il monopolio dell'uso della forza
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Ebbene, finché non cambia, la Legge attuale ci dice che il monopolio dell'uso della forza per la protezione e salvaguardia dell'ordine pubblico spetta allo Stato e alle forze dell'ordine.
Si tratta di un principio generale, che regge tutta la materia delle armi e che spiega perchè la concessione al cittadino di un porto d'armi finisce per essere pur sempre un'eccezione a quel monopolio.
Diciamo però che si tratta di un'eccezione alla regola generale e non un divieto assoluto, immanente e sempre presente, da applicare a tutti i costi.
Arma per difesa personale: le norme
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In pratica, dalle disposizioni normative vigenti emerge che l'arma per la difesa personale deve essere certamente connessa ad una reale necessità della persona che la chiede, non è ammessa la richiesta che si basi su un'opzione personale in vista di situazioni meramente ipotetiche.
In altri termini: pur esistendo il monopolio statale in materia, l'Autorità dispone della facoltà di autorizzare il porto d'armi quando c'è un dimostrato bisogno per poter beneficiare dell'eccezione al divieto.
La possibilità di disporre del mezzo di difesa
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Viste dunque tutte queste premesse, vediamo come e quando si può disporre di un mezzo di difesa.
Ebbene, la normativa in materia consente al cittadino di disporre di un'arma quando si trovi in condizioni di accertato effettivo, concreto ed attuale pericolo.
Questi, e solo questi, sono i presupposti da rispettare per disporre del mezzo di difesa, non altri.
Ad esempio, l'Autorità tenderà a dire no alla richiesta in tutti quei casi dove dovessero mancare precisi elementi fattuali: pertanto è bene sapere che potrebbe non rilasciare il titolo sulla base di un'ipotetica, probabilistica o astratta situazione di pericolo.
In conclusione, conoscendo dunque i criteri per disporre del titolo, ne consegue che i casi di diniego immotivato andranno sottoposti a ricorso.
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