In questo contesto ha pensato di garantire, in linea di massima, l'anonimato di chi segnala questi fatti.
Accesso agli atti
Nella specifica situazione della dirigente scolastica di un liceo raggiunta da una contestazione di addebiti basata essenzialmente su una relazione ispettiva, la sua richiesta di accesso a tutti gli atti istruttori del procedimento disciplinare avviato potrà avere due esiti distinti:
1) la richiesta dovrà essere accolta nella parte relativa alle predette relazioni ispettive e ad altri eventuali ulteriori atti istruttori se esistenti, previo oscuramento delle identità dei segnalanti e del contenuto delle segnalazioni,
2) la richiesta non potrà essere accolta nella parte in cui si chiede l'ostensione delle segnalazioni pervenute all'amministrazione procedente.
Il caso
L'importante principio è stato fissato dalla Sesta Sezione del Tar Napoli, con la sentenza n. 1553 del 20.03.2019, processo all'esito del quale i giudici hanno accolto la domanda di accesso agli atti dichiarando l'obbligo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca U.S.R. di consentire l'acquisizione delle copie della documentazione richiesta, con il limite detto.
In sostanza, in tema di accesso agli atti del procedimento disciplinare, in ogni caso va riconosciuta al dipendente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ad attivarsi per l'accesso, dal momento che la conoscenza di tali documenti è strumentale alla difesa del dipendente.
Il limite a tali ostensioni è dato dal fatto che l'amministrazione è tenuta ad oscurare i dati riguardanti l'identità dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni.
Nel caso trattato dal Tar Napoli, la ricorrente aveva proposto il ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto per silentium della richiesta di accesso inoltrata all'U.S.R.; il Collegio lo aveva accolto in parte, dichiarando quanto abbiamo sopra sinteticamente illustrato.
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