Accesso ai documenti
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Successivamente, presenta un'istanza per accesso a tutta la documentazione utilizzata come prova nelle valutazioni relative al procedimento disciplinare concluso con una sanzione.
Il dirigente scolastico, dal canto suo, comunica di non poter consentire l'accesso in quanto mancherebbe un'espressa motivazione.
Il caso
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Il Tar (Sez. Terza Tar Milano, sentenza n. 1405 del 12.07.2019) chiamato a dirimere la controversia insorta a seguito del ricorso promosso dal docente dopo il diniego all'accesso, accoglie la domanda del dipendente.
In effetti, dice l'avveduto Collegio giudicante, in materia di accesso ai documenti amministrativi, occorre riferirsi ad una nozione ampia di strumentalità del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto attuale e non meramente potenziale, connesso alla disponibilità del documento di cui si chiede l'accesso.
Non è imposto che l'accesso al documento sia per forza strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma si ammette che la strumentalità di cui parliamo vada intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
Il Tribunale ricorda anche che è del tutto irrilevante che il procedimento disciplinare si sia chiuso da tempo e il relativo provvedimento non sia stato impugnato dalla parte.
In pratica
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L'interesse all'ostensione degli atti, nei termini precisati, non coincide infatti con l'interesse processuale, ma ha una valenza autonoma, da intendersi come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante l'impugnativa dell'atto.
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