- Lesioni personali stradali gravi o gravissime
- Il d. lgs. n. 36/2018 e la legge delega: dubbi di incostituzionalità
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2019
Lesioni personali stradali gravi o gravissime
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La ratio del legislatore del 2016 è stata quella di introdurre un trattamento sanzionatorio maggiormente severo per lesioni o omicidi commessi violando le norme sulla disciplina stradale.
La Legge del 2016 ha trovato una sua giustificazione nella riscontrata difficoltà di imputare le segnalate condotte criminose a titolo di dolo, seppure eventuale. In ogni caso, nonostante la prevalente opinione giurisprudenziale abbia escluso il detto elemento soggettivo, non sarebbe corretto escludere in toto un potenziale riconoscimento dello stesso.
Almeno fino agli anni 2000, le morti o lesioni cagionate dall'inosservanza delle regole della strada erano inquadrate nella responsabilità per colpa[1]; le uniche pronunce che si riferivano ad una responsabilità dolosa, infatti, si riferivano ad ipotesi in cui il veicolo era consapevolmente utilizzato come mezzo per ledere o per uccidere, ravvisandosi, quindi, un dolo intenzionale o diretto.
Nonostante le esposte considerazioni, l'intervento normativo del 2016 ha dimostrato uno sfavore per la qualificazione colposa delle fattispecie in esame, in considerazione della complessità, al limite dell'impossibilità, di fornire la rigorosa dimostrazione che il conducente si sia confrontato con la possibilità di causare la morte (o la lesione) di qualcuno, accettandone il rischio[4].
Regime di procedibilità introdotto nel 2016
Nonostante la legge del 2016 abbia riconosciuto la natura colposa e non dolosa della lesione e dell'omicidio stradale di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., la stessa ha imposto un irrigidimento del trattamento sanzionatorio, a partire dal regime di procedibilità. Il legislatore ha, infatti, previsto che, oltre i 40 giorni di prognosi, scatti la procedibilità d'ufficio, limitando, dunque, la procedibilità a querela alle sole lesioni lievi (tempo di prognosi inferiore a 40 giorni).Nel 2016 si è, così, in qualche modo, ripristinata la situazione antecedente al 1981, dal momento che la procedibilità a querela per il reato di lesioni personali colpose era stata introdotta dall'art. 92 della Legge n. 689/1981 [5].
Il d. lgs. n. 36/2018 e la legge delega: dubbi di incostituzionalità
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Il recente Decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, intervenuto in esecuzione della Legge delega n. 103/2017 (cd. Riforma Orlando) ha riformato il regime di di procedibilità di alcuni reati.In particolare, il legislatore delegato ha previsto una procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per i reati contro il patrimonio previsti nel Codice penale, così come previsto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge delega (Legge n. 103 del 2017)[6].
Nell'esercizio della delega conferita con la Legge del 2017, il Governo sembrerebbe aver omesso la menzione dell'art. 590-bis, co. 1 c.p. tra le nuove fattispecie perseguibili a querela, ai sensi dei canoni generali enunciati, nonostante la fattispecie contemplata nel menzionato articolo rispettasse i requisiti richiesti a livello edittale (reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime).
La detta omissione non è stata frutto di una dimenticanza del legislatore del 2018, in quanto nella relazione illustrativa del Decreto si era espressamente riconosciuta l'esclusione del delitto di cui all'art. 590-bis, co. 1 c.p. dalle ipotesi procedibili a querela, dal momento che il Governo aveva - facendo ampio uso della propria discrezionalità- equiparato la malattia derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale all'infermità che cagioni incapacità della vittima,
In ciò si potrebbe evidenziare uno scostamento dalle linee guida dettate dal legislatore delegante, con conseguente dubbio di incostituzionalità, ai sensi dell'art. 76 Cost.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2019
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Nel 2019[7], la Corte costituzionale, è stata investita della questione concernente la legittimità costituzionale del d.lgs. n. 36/2018, nella parte in cui non ha previsto, tra le nuove fattispecie procedibili a querela, la previsione di cui all'art. 590-bis c.p.Riprendendo i criteri guida forniti dal legislatore delegante nel 2017 in tema di riconoscimento della procedibilità a querela, il giudice rimettente censurava la parte della Relazione illustrativa del Decreto per cui le vittime di un sinistro stradale che abbiano riportato lesioni gravi o gravissime sarebbero "di per sé incapaci per infermità": ciò determinerebbe, infatti, una violazione dei principi e dei criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante, con una violazione dell'art. 76 Cost. Il mancato rispetto dei criteri direttivi, si evidenzierebbe ancor di più considerando che il legislatore delegato si è posto in parziale contrasto con la ratio deflativa della delega.
La Consulta ha considerato che il giudice rimettente, lungi dal lamentare un mancato esercizio della delega da parte del legislatore o un suo mancato esercizio, ha lamentato la violazione di uno specifico criterio di delega, contestando la mancata arbitraria previsione da parte del Governo della procedibilità a querela del reato di cui all'art. 590-bis, co. 1 c.p., nonostante l'assenza - ad avviso del giudice a quo - di una delle ipotesi per cui avrebbe dovuto conservarsi la precedente procedibilità d'ufficio.
Al proposito, può considerarsi che all'art. 1, co. 16 lett. a), nn. 1) 2) e 3) della Legge delega del 2017 sono previste tre eccezioni alla regola generale che il Governo è delegato a rispettare, prevedendo che si mantenga, comunque, la procedibilità d'ufficio quando:
1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del Codice penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
Come considerato, il Governo, rispettoso della delega, avrebbe escluso l'estensione della procedibilità a querela per il reato di cui all'art. 590-bis, co.1 c.p. in base all'eccezione di cui all'art. 1, co. 16, lett. a), n. 1, sostenendo che: "in ragione della considerazione che il legislatore ha già equiparato, ai fini della descrizione della fattispecie, la malattia allo stato di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, come si ricava agevolmente dalla disposizione in punto di aggravante di cui all'articolo 583, comma 1, n. 1, c.p. Il delitto di lesioni si connota, quindi, per l'evento, che ben può consistere in uno stato di incapacità, e la previsione di delega non qualifica ulteriormente la condizione di incapacità, non specifica se essa debba essere intesa come temporanea o permanente, piena o anche solo parziale, sicché il legislatore delegato non può che accoglierne la nozione più ampia […]. Il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettera a), numero 1), legge n. 103/2017 impone dunque di preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorre la condizione di incapacità della persona offesa per (età o per) infermità".
Il Giudice delle Leggi ha, quindi, evidenziato come l'eccezione da ultimo menzionata sia finalizzata a conservare lo strumento garantista della procedibilità d'ufficio per il caso in cui la vittima del reato sia eccessivamente vulnerabile a causa della propria incapacità, di modo che la sua tutela non potrebbe essere fatta dipendere unicamente da una sua manifestazione di volontà. Ciò posto, ben potrebbe farsi rientrare tra le facoltà del Governo quella di ricomprendere tra le ipotesi cui ricorra una tale esigenza di tutela rinforzata anche la fattispecie di cui all'art. 590-bis, co.1.
Quanto considerato deve valere, ancor più, considerando che la previsione di una procedibilità a querela per la fattispecie di cui all'art. 590-bis, co. 1 c.p. "si sarebbe posta in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la legge 23 marzo 2016, n. 41 (…), il prevedere la procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare"[8].
Per le dette ragioni, la Consulta, con la sentenza in commento, ha considerato che il Governo non abbia travalicato i propri limiti di discrezionalità, avendo adottato un'interpretazione che non si allontana dalla ratio di tutela insita nei criteri forniti dal legislatore delegante, mantenendosi entro il perimetro del "legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale"[9].
Come hanno considerato i giudici costituzionali, l'esposta conclusione è ancor più avvalorata in considerazione dell'ampiezza e della genericità -ai limiti dell'ambiguità- della delega del 2017.
In definitiva, nonostante la procedibilità a querela per il reato di cui all'art. 590-bis c.p. determini, talvolta, conseguenze inaccettabili, imponendo la procedibilità per fatti in relazioni ai quali i soggetti coinvolti non avrebbero avuto alcun interesse ad iniziare un processo, con un conseguente inutile sovraccarico della macchina della giustizia, le ragioni di tale regime di procedibilità sembrano potersi giustificare alla luce di esigenze di più ampia portata, tra cui, prima tra tutti, l'esigenza di tutelare la volontà della vittima dei reati stradali.
[1] P. Pisa, Incidenti stradali e dolo eventuale: l'evoluzione della giurisprudenza, in Dir. Pen. proc., 2011, pp. 13 ss..
[2] Può farsi riferimento al Trib. Milano, sentenza 21 aprile 2004, in Corr. Merito, 2005, pp. 70 ss., con nota di F. Viganò, Fuga "spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?
[3] Tribunale di Alessandria, Ufficio del G.I.P., ordinanza 17 agosto 2011 (Giud. Moltrasio)
[4] Per tale ultima definizione del dolo eventuale, si veda Corte Cass. Sez. I, sentenza 16 settembre 2015, n. 37606
[5] M. Ancillotti- G. Carmagnini, Il nuovo reato di omicidio stradale, Maggioli editore, Santarcangelo di Rogna, 2016, p. 101.
[6] Art. 1, co. 16, lett. a), Legge n. 103/2017 che imponeva al Governo delegato di : "Prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità".
[7] Sentenza 25 settembre 2019, n. 223
[8] Corte Cost., sentenza n. 223/2019, cit., considerazioni in diritto.
[9] La Consulta ha riportato una frase utilizzata dalla stessa Corte, sentenza 26 maggio 2017, n. 127