di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza 28244/2019 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce un importantissimo principio in materia di affidamento dei figli minori. In caso di separazione o divorzio, il giudice di merito, nel disporre l'affidamento dei figli deve prima di tutto tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore. Valutazione che non può prescindere anche dalla condotta passata dei genitori e che non è sindacabile in sede di legittimità. Ragion per cui, non può essere disposto l'affidamento congiunto di due minori se il padre negli anni è venuto meno a tutti i suoi doveri genitoriali, non partecipando materialmente e moralmente alla vita delle figlie.
- La vicenda processuale
- Il giudice deve decidere per l'interesse primario del minore
- Il giudice valuta anche la condotta passata dei genitori
La vicenda processuale
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Il giudice di secondo grado dispone l'affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori e pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento delle stesse nella misura di 350,00 euro ciascuna. L'uomo però ricorre in Cassazione rilevando come:
- il giudice di secondo grado abbia disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre basandosi su un giudizio prognostico sulla condotta del ricorrente senza solide basi probatorie;
- la sentenza debba considerarsi nulla stante l'assenza di motivazioni in relazione al fatto che le minori non avrebbero tratto alcun vantaggio dal proseguire la relazione con il padre;
- la corte abbia omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni delle minori, da cui emergeva la volontà di coltivare il rapporto vista l'importanza della figura paterne nelle loro scelte di vita.
Il giudice deve decidere per l'interesse primario del minore
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La Cassazione, con l'ordinanza n. 28244/2019 dichiara il ricorso inammissibile perché il ricorrente mira a una ricostruzione più appagante del merito dei fatti emersi in giudizio e insindacabile in sede di legittimità. Gli Ermellini rilevano infatti come la decisione della Corte d'Appello impugnata risulti perfettamente conforme ai principi che ispirano la disciplina e la giurisprudenza in materia di affidamento, in caso di separazione e divorzio
, incentrate sul primario ed esclusivo interesse morale e materiale dei minori. Nel disporre l'affidamento infatti il giudice deve privilegiare "quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore."Il giudice valuta anche la condotta passata dei genitori
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Suddetta valutazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve essere fatta in base a un giudizio prognostico che tenga conto della capacità del padre o della madre di educare e crescere il figlio. Valutazione che non può prescindere dalla condotta passata "con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore." Decisione, quella sull'affidamento dei figli minori, che spetta al giudice di merito e che non può essere censurata in sede di legittimità.
Nel caso di specie la Corte, nel rispetto dei principi sopra enunciati, ha disposto l'affido esclusivo delle figlie alla madre perché il padre ha dimostrato di non essere interessato alla vita delle minori. Egli si è infatti trasferito in una regione diversa rispetto a quella in cui risiedono le minori, negli anni non ha provveduto al loro mantenimento, non ha partecipato alle loro scelte di vita, trascurando quindi in generale i suoi doveri genitoriali.
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Scarica pdf ordinanza Cass. n. 28244/2019