di Valeria Zeppilli - La sanatoria è un istituto giuridico che assume diversa rilevanza a seconda dell'ambito di riferimento.
Quando si pensa alla sanatoria, si fa riferimento immediatamente al diritto amministrativo, ma di sanatoria, sotto certi aspetti, si parla anche nel diritto privato e nel diritto processuale civile e penale.
- La sanatoria nel diritto amministrativo
- La sanatoria nel diritto privato
- La sanatoria nel diritto processuale civile
- La sanatoria nel diritto processuale penale
La sanatoria nel diritto amministrativo
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Nel diritto amministrativo, la sanatoria è un istituto con il quale la P.A. sana l'illegittimità di un atto amministrativo mancante dei requisiti essenziali che avrebbe dovuto avere. In altre parole, tali requisiti si inseriscono successivamente.
In genere, si tratta dell'atto omesso, come un'autorizzazione, un'approvazione, un parere tecnico e così via.
La sanatoria nel diritto privato
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In diritto privato, può parlarsi di sanatoria quando si pone in essere un'attività con la quale un negozio invalido viene reso valido e, quindi, efficace.
A tale proposito, tuttavia, va considerato che, per regola generale, solo l'atto annullabile può essere sanato (con la convalida), mentre non può esserlo un atto nullo. Fanno eccezione le disposizioni testamentarie nulle e le donazioni nulle che possono essere confermate e volontariamente eseguite, ai sensi degli articoli 590 e 799 del codice civile.
La sanatoria nel diritto processuale civile
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Nel diritto processuale civile, può parlarsi di sanatoria con riferimento ai vizi che inficiano un atto, quando gli stessi non sono rilevati nei modi e nei termini di legge o quando, comunque, l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato.
Non può mai aversi sanatoria, tuttavia, con riferimento alle nullità insanabili (ad esempio quella derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero di cui parla l'articolo 158 c.p.c.).
La sanatoria nel diritto processuale penale
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Nel diritto processuale penale, può aversi sanatoria degli atti i cui vizi non sono rilevati nei modi e nei termini di legge, dei vizi che la parte interessata abbia rinunciato ad eccepire, degli atti i cui effetti sono stati accettati dalla parte, degli atti preordinati all'esercizio di una facoltà della quale la parte si è avvalsa.
Inoltre, anche nel diritto processuale penale le nullità si distinguono in sanabili e insanabili. Queste ultime sono quelle che il legislatore definisce espressamente come nullità assolute.