Se un avvocato non svolge con continuità la professione forense e solo per un anno supera il reddito minimo, non può essere iscritto d'ufficio alla Cassa

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28449/2019 (sotto allegata) ha respinto il ricorso della Cassa Previdenziale Forense, che ha iscritto d'ufficio un avvocato perché avrebbe sforato per un anno il reddito minimo. Come chiarito dagli Ermellini però tale sforamento non è sufficiente per procedere all'iscrizione d'ufficio di un avvocato. Il requisito primario di cui tenere conto infatti, come risulta dall'interpretazione logico sistematica della normativa in materia, è la continuità dello svolgimento dell'attività legale in senso stretto.

La vicenda processuale

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Il giudice di secondo grado rigetta l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (CNPAF) avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso avanzato da un avvocato per contestare l'iscrizione d'ufficio alla Cassa "per affermato esercizio continuativo della professione nel periodo compreso tra l'anno 2001 ed il 2004."

Per la Corte d'Appello la Cassa non ha provato adeguatamente l'asserita continuità nell'esercizio della professione. Del tutto insufficiente il fatto che l'avvocato abbia superato il reddito prodotto rispetto a quello previsto solo per un anno. Il CNAPF a questo punto ricorre in Cassazione, l'avvocato resiste con controricorso ed il suo procuratore deposita dichiarazione e certificato di morte del proprio assistito chiedendo che venga disposta l'interruzione del processo.

Il ricorso di Cassa Forense

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La CNAPF ricorre in Cassazione lamentando in diversi e articolati motivi:

  • la violazione e la falsa applicazione dell'art. 22 della legge n. 576 del 1980, dell'art. 2. della legge n. 319 del 1975 e della delibera del Comitato dei delegati della CNPAF del 30-31 maggio 1997, poichè dette norme dispongono l'obbligo d'iscrizione alla Cassa quando viene superato il limite reddituale previsto dalla delibera;
  • come la sentenza di secondo grado abbia erroneamente affermato che l'avvocato abbia dimostrato lo svolgimento saltuario della professione;
  • la mancanza di un supporto probatorio idoneo e coerente alle contestazioni sollevate dall'ente previdenziale forense in grado di dimostrare l'effettiva saltuarietà dell'attività svolta;
  • il rigetto dell'impugnazione sollevata dalla Cassa sulla ritenuta tardività dell'iscrizione, avvenuta a 5 anni dal superamento del reddito, rilevando così d'ufficio una decadenza che è eccezione rilevabile invece dalla parte.

Avvocato sfora il reddito per un anno? No iscrizione d'ufficio alla Cassa

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La Cassazione respinge il ricorso della Cassa Forense, trattando congiuntamente i vari motivi che ritiene comunque del tutto infondati.

Ripercorrendo sinteticamente quanto emerso nei due gradi di giudizio la Corte prima di tutto fa presente che l'avvocato "aveva chiesto l'accertamento negativo dell'esistenza del presupposto dell'esercizio continuativo della professione, affermato dalla Cassa, ed aveva provato di aver esercitato solo saltuariamente la professione forense; aveva inviato i modelli reddituali tutti inferiori ai limiti per gli anni 2002-2003 e 2004 e di poco superiore nell'anno 2001; la Cassa, limitandosi a produrre la copia della dichiarazione dei redditi del solo anno 2001, non aveva soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente quanto al presupposto di legittimità dell'iscrizione d'ufficio ed in considerazione della contestazione dell'effettivo esercizio continuativo della professione da parte dall'avvocato; per altro verso, poiché l'iscrizione d'ufficio era avvenuta nel maggio del 2007, relativamente all'affermato superamento del reddito per l'anno 2001, si era anche consumato il potere di verifica riconosciuto alla Cassa nell'arco di un quinquennio al fine di accertare periodicamente la sussistenza del requisito dell'esercizio continuativo della professione che non poteva essere esercitato senza limitazione temporanea; questo argomento, inoltre, contrariamente all'assunto dell'appellante, non costituiva ultrapetizione posto che il tema dibattuto era proprio quello della corretta applicazione del potere previsto dall'art. 22 cit."

La Corte precisa che la ricorrente non è riuscita a provare la continuità dell'attività professionale svolta dall'avvocato, requisito necessario per l'iscrizione alla Cassa e per il versamento dei contributi. Dall'art 11 della legge 576/1980 emerge infatti che l'obbligo per avvocati, procuratori e praticanti procuratori di versare alla Cassa nazionale di previdenza una maggiorazione percentuale o un contributo integrativo sui corrispettivi che rientrano nel volume annuale d'affari ai fini I.V.A., deve essere interpretato nel senso che, oggetto di questa imposizione contributiva "sono soltanto i redditi prodotti dallo svolgimento dell'attività professionale, con esclusione di qualsiasi altro provento di carattere avventizio non collegabile all'esercizio della professione -stricto sensu-".

E' evidente come la corte d'appello abbia ritenuto insufficiente il lieve sforamento di 292 euro del reddito del 2001 da parte dell'avvocato per legittimare la Cassa a procedere alla sua iscrizione d'ufficio. L'ente inoltre non ha mai contestato le dichiarazioni dell'avvocato sui redditi inviati nel corso degli anni, anche se non supportate dalla produzione delle relative dichiarazioni reddituali. In sede di legittimità quindi la Cassa non può chiedere che venga rivisitato l'esito probatorio già valutato dal giudice d'Appello. "Con l'accertamento, non censurabile per quanto sin qui detto, dell'insussistenza dello svolgimento continuativo della professione, unico presupposto legittimante l'iscrizione d'ufficio alla Cassa di cui qui si discute, diviene irrilevante l'esame" dei restanti motivi.


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Scarica pdf Cassazione sentenza n. 28449-2019

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