di Lucia Izzo - Le apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità devono essere sottoposte a procedura di omologazione, come previsto dall'art. 192 del Codice della Strada. Ogni diversa procedura, adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per queste apparecchiature, dovrà ritenersi illegittima.
La vicenda
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Lo ha precisato il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 531/2019 (sotto allegata) accogliendo l'opposizione a sanzione amministrativa promossa da una conducente multata per eccesso di velocità.
In particolare, la ricorrente eccepiva la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione elettronica della velocità che era stata, invece, sottoposta a mera approvazione adottata con determinazione dirigenziale dal MIT anziché dal MISE.
Procedura di omologazione e approvazione
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Nel ritenere fondata l'opposizione, il magistrato onorario rammenta come, secondo la legge, le apparecchiature per il controllo della velocità debbano essere sottoposte ad omologazione: lo stabilisce proprio l'art. 142 C.d.S. (Limiti di velocità) che, al comma 6, prevede che "Per le determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media".
L'art. 192 Reg. C.d.S., invece, distingue nettamente tra procedura di omologazione e quella di approvazione, stabilendo che la prima (comma 2) consiste nell'accertamento della rispondenza e della efficacia dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione "alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento", affidando la procedura all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, anche mediante prove, il quale può avvalersi ove ritenuto necessario del Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Diversa è, invece, la procedura prevista per l'approvazione, la quale ricorre qualora si tratti di "richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni" (art. 192 comma 3 Reg. C.d.S.), e per la quale sono richiamate, ma solo "per quanto possibile ", le procedure previste dal comma 2 per la omologazione.
Appare evidente che l'omologazione è procedimento sottoposto a regole e procedimento più stringenti, in ragione del necessario bilanciamento (con le modalità imposte dalla chiara formulazione degli artt. 142, comma 6, e 45 C.d.S. come interpretato dalla Corte Costituzionale) tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche.
Autovelox: necessaria l'omologazione
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A conferma di tale assunto, il Giudice di Pace ritiene necessaria una lettura in combinato delle seguenti norme:
- art. 45 C.d.S., il quale, al comma 6, richiama l'art. 192 del Regolamento nella parte in cui precisa le modalità di omologazione approvazione, e al comma 9 sanziona con severe pene pecuniarie chi abusivamente fabbrica, commercializza o utilizza dispositivi o apparecchiature di cui al comma 6 "non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati;
- art. 192 Reg. C.d.S., il quale ai commi 2 e 3 differenzia le due procedure, dettando la disciplina per l'adozione della prima e richiamando la stessa disciplina anche in relazione all'approvazione, ma in questo caso solo "per quanto possibile");
- art. 345 Reg. C.d.S, il quale, stabilendo prescrizioni per quanto concerne agli apparecchi di misurazione della velocità, rappresenta norma di riferimento per la procedura di omologazione;
- art. 142 comma 6 C.d.S., il quale prevede con chiarezza che l'unica procedura prevista per le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocità è quella della omologazione.
Da tale lettura emerge che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano esser sottoposte a procedura di omologazione, ex art. 192 C.d.S., e che ogni diversa procedura, adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, debba ritenersi illegittima in quanto inidonea a conferire certezza ai rilevamenti.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione
Scarica pdf Giudice di Pace Alessandria, sent. n. 531/19