di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 28282/2019 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso di un condomino che aveva chiesto l'annullamento di una delibera condominiale perché disponeva il riparto delle spese di riscaldamento per il 50% in base al consumo e per il restante 50% in base ai millesimi. Per gli Ermellini infatti, nel momento in cui in un condominio viene adottato un sistema di contabilizzazione del calore, le spese di riscaldamento dei condòmini devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato e non alla stregua delle tabelle millesimali.
- Ripartizione spese riscaldamento
- Spese di riscaldamento da dividere in base ai millesimi
- Contabilizzatori: spese di riscaldamento divise in base ai consumi
Ripartizione spese riscaldamento
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Un condòmino con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conviene davanti al Tribunale un Condominio per ottenere la declaratoria di nullità di una delibera assembleare sul punto con cui l'assemblea "aveva deciso di ripartire le spese di riscaldamento, inerenti all'importo del gas metano, al 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale." Per l'attore il riparto non rispetta la Delibera della Giunta Regionale e la normativa di attuazione contenuta nel Regolamento UNI CTI 10200.
Il condòmino evidenzia come il Condominio dal 2011 dispone "di un sistema di contabilizzazione autonomo del calore per le singole unità immobiliari" per cui la quota da suddividere per millesimi avrebbe dovuto riguardare solo la spesa generale di manutenzione dell'impianto e di combustibile non direttamente imputabile, perché legata alla dispersione termica dell'edificio, dovendosi pertanto accollare quella residua in proporzione ai consumi effettivi dei condomini.
Il Tribunale rigetta l'impugnazione della delibera
. Il condòmino appella la sentenza deducendo il contrasto della delibera con l'art. 26, comma 5, delle legge n. 10 del 1991.La Corte di appello però respinge il gravame, ritenendo applicabile la "norma regionale" osservando come i rilievi sollevati dal condòmino sull'illegittimità del riparto del 50% delle spese di riscaldamento in base ai millesimi non hanno riscontro nella norma di riferimento, che rimette all'assemblea condominiale di stabilire, in base a percentuali concordate, quale quota delle spese debba essere suddivisa in relazione agli effettivi prelievi e quale invece debba essere divisa in relazione ai costi generali di manutenzione dell'impianto, imponendo solo il limite massimo del 50% per la quota da suddividere in base alle tabelle millesimali di proprietà, pienamente rispettato nella delibera. Conclude il giudice che comunque il condòmino avrebbe dovuto dimostrare il mancato rispetto dei parametri legislativi invocati per affermare la nullità della delibera condominiale.Spese riscaldamento da dividere in base ai millesimi
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Il condòmino, nel ricorrere in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, lamenta:
- la violazione dell'art. 10.2 della D.G.R. IX/2601 del 30 novembre 2011 il quale afferma che "l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%. È fatta salva la possibilità per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei suddetti sistemi che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà";
- la violazione dell'art. 10.2, decimo periodo, della D.G.R. IX/2601 del 30 novembre 2011 e ss. perché il giudice d'appello non ha tenuto conto del fatto che la normativa regionale rimanda al Regolamento UNI CTI 10200 per la definizione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento negli edifici a impianto centralizzato. Una quota ripartita in millesimi del 50% però supporrebbe una dispersione dell'impianto pari alla metà della sua produzione termica, molto improbabile nel caso in esame, visto che quello del Condominio era stato rinnovato nel 2011 attraverso un sistema di contabilizzazione autonoma del calore.
Contabilizzatori: spese di riscaldamento divise in base ai consumi
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La Cassazione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, con l'ordinanza n. 28282/2019 accoglie il ricorso del condòmino ricorrente, trattando congiuntamente i due motivi sollevati.
La Corte rilava prima di tutto come "la norma regionale non può incidere direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio, regolamentando i criteri di riparto degli oneri di contribuzione alla conservazione delle parti comuni o alla prestazione dei servizi nell'interesse comune in maniera da modificare la portata dei diritti e la misura degli obblighi spettanti ai singoli comproprietari come fissate dalla legge statale o da convenzione negoziale. Tanto meno potrà incidere sui criteri di ripartizione degli oneri di riscaldamento una delibera della Giunta regionale (…) Né assume ex se valore cogente la norma UNI 10200, pur richiamata dalla delibera di Giunta regionale, trattandosi di specifiche tecniche a base unicamente volontaria, ed imponendosi comunque, nel regime condominiale, l'approvazione unanime di tutti i condomini di criteri di ripartizione delle spese derogatori a quelli stabiliti dalla legge."
Alla luce di dette considerazioni la Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto: "le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio".
Leggi anche Condominio: la ripartizione delle spese di riscaldamento
Scarica pdf ordinanza Cass. n. 28282/2019• Foto: 123rf.com