di Sara Fabiani - In questa disamina, si cercherà di comprendere la differenza tra il reato di estorsione ex art. 629 c.p. e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, previsto dall'art. 393 del codice penale.
- Il reato di estorsione
- Il reato di esercizio arbitrario con violenza alle persone
- Il rapporto tra le due fattispecie nella giurisprudenza
Il reato di estorsione
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Commette questo delitto "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Questa disposizione trova il proprio fondamento, sia nella necessità di tutelare il patrimonio individuale che in quella di preservare la libertà di autodeterminazione del singolo; si tratta, pertanto, di un reato plurioffensivo. Il nucleo fondamentale del reato in questione si basa sulla coazione (che può estrinsecarsi nelle forme di violenza o minaccia), per mezzo della quale una persona viene costretta a tenere una determinata condotta (positiva o negativa), la quale comporta una diminuzione del suo assetto patrimoniale, con profitto per il soggetto agente o per altri. La violenza può estrinsecarsi sia verso il soggetto passivo in modo diretto, sia su una terza persona (la c.d. violenza personale), e anche sulle cose (la c.d. violenza reale). La costrizione del soggetto passivo, a fare od omettere qualche cosa, è quella relativa e non quello assoluta; ciò vuol dire che la coazione deve, comunque, lasciare in chi la subisce una certa discrezionalità
, intesa come libertà di scelta. Infatti, qualora si trattasse di costringimento assoluto, non si avrebbe più il reato di estorsione, ma quello di rapina. Per quanto riguarda il danno, esso deve trattarsi di una "deminutio patrimonii". Meno agevole è, invece, determinare quando si abbia una "ingiustizia del profitto". Secondo alcuni Autori (F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale), il profitto non può ritenersi "contra ius" quando abbia, come base, una pretesa che sia, comunque, riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico, anche in via indiretta. Si considera, altresì, ingiusto il profitto anche quando la minaccia abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto o facoltà legittimi, se questi siano strumentalizzati per un fine diverso ed ulteriore, rispetto a quello che l'ordinamento giuridico riconosce.Il dolo del reato, dalla maggior parte della dottrina, è considerato generico, e non specifico, poiché il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno, non rappresenta soltanto lo scopo in virtù del quale il colpevole assume il comportamento criminoso, ma è esso stesso un elemento della fattispecie oggettiva; ossia il conseguimento del profitto con altrui danno rappresenta l'evento stesso del reato (F. Antolisei, op.cit.).
Il reato di esercizio arbitrario con violenza alle persone
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Integra gli estremi di questa fattispecie penale "chiunque, al fine indicato dall'articolo precedente (cioè di esercitare un preteso diritto), e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, usando violenza o minaccia alle persone (....)".
La possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti di tale reato e deve sussistere sia in termini di materialità che di giuridicità, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di adire l'autorità giudiziaria in maniera effettiva e concreta; questo presupposto verrebbe, pertanto, a mancare se l'agente si trovasse, ad esempio, dinanzi alla minaccia di essere spogliato del suo possesso: "vim vi repellere licet" (F. Antolisei, op. cit.).
La dottrina è pressoché unanime nel considerare tale incriminazione come avente lo scopo di impedire che si abbia la violenta sostituzione dell'attività individuale, all'attività degli organi giudiziari; questo al fine di evitare che i privati si facciano ragione da sé medesimi, in tal modo, compromettendo la pubblica pace (F. Antolisei, op. cit.). A questa "ratio legis", taluno ritiene che si debba aggiungere anche la necessità di tutelare l'incolumità del privato e soprattutto la sua incolumità personale; pertanto, secondo questa impostazione, la natura del reato risulterebbe, in tal modo, plurioffensiva.
Ai fini dell'elemento soggettivo, secondo la dottrina maggioritaria, è sufficiente che l'autore del reato agisca nel ragionevole convincimento di difendere un proprio diritto, non importando se poi in concreto il diritto sia esistente o meno (F. Antolisei, op. cit., ritiene che non importa se la pretesa risulti poi fondata o infondata); la convinzione, però, come si è detto, deve essere ragionevole, cioè non meramente astratta ed arbitraria. Secondo altra parte della dottrina, invece, il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale.
Per quanto riguarda l'entità del dolo, dai più, sia afferma che si tratti di dolo specifico, costituito dal fine di esercitare un preteso diritto. C'è anche chi ritiene, però (F. Antolisei, op. cit.), che il fine di esercitare questo preteso diritto, invece, non sia altro che la stessa intenzione di farsi ragione da sé medesimo e che, dunque, non sia un "quid pluris" che sta al di là del fatto che costituisce reato, ma il fatto medesimo (azione ed evento); pertanto, secondo quest'ultima impostazione, il dolo sarebbe da considerarsi generico.
Il rapporto tra le due fattispecie nella giurisprudenza
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La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, con la sentenza 46288/2016, delineato i confini delle due fattispecie, qui oggetto di esame, stabilendo che "Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione, pur se caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all'elemento psicologico del reato in quanto, nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, nella consapevolezza della sua ingiustizia. (in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia, di per sé, non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 del cod. pen., potendo l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni essere aggravata, come l'estorsione, dall'uso di armi; può, però, costituire indice sintomatico del dolo di estorsione).
Ancora la Corte: "In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi "quid pluris", atteso che ciò che caratterizza il reato in questione, è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato".
Pertanto, ciò che distingue le due fattispecie è proprio l'elemento psicologico (si veda in tal senso anche la dottrina dominante, tra gli altri, F. Antolisei, op.cit.) che, nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, si fonda sulla convinzione del soggetto agente di soddisfare una propria pretesa, che potrebbe formare oggetto di tutela giudiziaria (ciò è stato, poi, confermato dalla sentenza Cassazione penale 1901/2017:" Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria"), ma la Cassazione è perentoria nell'asserire che tale convincimento non debba essere astratto ed arbitrario, bensì conforme al criterio della ragionevolezza, anche se il diritto poi, nel concreto, dovesse risultare inesistente. Nel caso dell'estorsione, invece, la Corte ravvisa la consapevolezza nel soggetto agente di perseguire un profitto "contra ius". Di notevole importanza, è ciò che si legge in motivazione della sentenza 46288/2016, e cioè che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia, di per sé, non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 del cod. pen.
Infatti, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere aggravato, come l'estorsione, dall'uso di armi; questa situazione può costituire soltanto un indice sintomatico del dolo di estorsione, ma non è detto che questo possa riscontrarvisi.
Con la sentenza n. 33712/2017, però, la Corte di Cassazione ritorna sul punto statuendo che "Integra il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assuma, di per sé, i caratteri dell'ingiustizia" (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che assumesse le indicate caratteristiche, l'avvenuto invio alla persona offesa di una lettera minatoria, di un arma e dei proiettili, trattandosi di una metodologia tipica di azioni poste in essere da aderenti a consorterie di tipo mafioso). Anche parte della dottrina ritiene che per giudicare sull'ingiustizia del profitto, bisogna considerare il rapporto esistente fra il mezzo coattivo usato ed il vantaggio patrimoniale avuto di mira. "Se il mezzo è di per sé antigiuridico - lesioni, percosse, limitazioni della libertà personale, ecc. - il profitto si considererà sempre ingiusto e sussisterà il delitto di estorsione" (F. Antolisei, op.cit.). Il punto di divergenza tra le due decisioni è, dunque, quello di determinare quando il profitto sia da considerarsi ingiusto, se solo quando risulti, di per sé, contrario all'ordinamento giuridico, oppure deve essere considerato "contra ius" anche quando il mezzo usato per il raggiungimento di tale profitto, sia tale da estrinsecarsi in una coartazione dell'altrui volontà, per cui l'ingiustizia sia in "re ipsa", nei mezzi di costringimento usati.
Sempre nell'anno 2016, la Corte di Cassazione ha emesso un'altra sentenza per delineare i contorni tra l'estorsione e la "ragion fattasi" con violenza alle persone, la n. 11453/2016, con la quale si è ritenuto che "è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandole le capacità volitive; b) l'estraneità al rapporto contrattuale di chi esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ad accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore, ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale. Al punto a) ritroviamo la coscienza e volontà del soggetto agente volta al costringimento della vittima, coartandone fino ad annullarle le capacità volitive (anche se in questo caso, la dottrina ritiene che se la vittima non abbia libertà di scelta, ci si trovi di fronte al reato di rapina). Al punto b) si riscontra l'ipotesi di chi esiga con violenza o minaccia l'esazione del credito, essendo estraneo al rapporto contrattuale. Al punto c) si ha il caso della persona che subisca la violenza o minaccia, pur se estranea al vincolo contrattuale. Mentre nel punto a) si ha una riflessione sull'elemento soggettivo, con l'intenzione del soggetto agente diretta, non già a persuadere, ma a costringere la vittima, nei punti b) e c) la Corte di Cassazione rivolge l'attenzione ad alcune circostanze, le quali, allorché si verifichino, si avrebbero gli elementi per cui si potrebbe parlare, "ipso facto", della fattispecie penale incriminatrice di cui all'art. 629 c.p. Ciò probabilmente, perché nei punti b) e c) la condotta minacciosa o violenta si estrinseca in maniera tale da rendere, di per sé, ingiusto il profitto, in quanto l'ingiustizia si trova "in re ipsa", per la metodologia usata nella coartazione dell'altrui volontà, con ciò ritornando a quanto già detto circa la contrarietà al diritto dei mezzi usati ed al contrasto giurisprudenziale che ne è scaturito tra le sentenze sopra esaminate.
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- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni
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