Per il tribunale di Ravenna, niente danni per il papà che, anche se non ha dato il consenso alla sfilata in costume della figlia di tre anni, partecipa all'evento e non si oppone

di Annamaria Villlafrate - Il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 1038/2019 (sotto allegata) nega il risarcimento del danno da lesione del diritto dell'esercizio della responsabilità genitoriale al padre che, anche se non ha dato il consenso alla sfilata in costume da bagno della figlia di tre anni, partecipa all'evento ma non manifesta il proprio dissenso. Se lo stesso non fosse stato d'accordo a far sfilare la bambina in costume avrebbe dovuto intervenire la sera stessa della sfilata, potendo anche in extremis esercitare il proprio ruolo genitoriale.

La richiesta dei danni per lesione della responsabilità genitoriale

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Un padre agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno quantificato in 10.000 euro, per i danni patiti in conseguenza alla sfilata in costume da bagno della figlia minore, insieme alla mamma, a cui non aveva prestato il proprio consenso.

Il padre ritiene che si stato leso il suo diritto all'esercizio della sua responsabilità genitoriale perché non gli era stato chiesto il consenso né per la sfilata in costume da bagno della figlia di soli 3 anni e neppure per la successiva pubblicazione delle foto sul profilo Facebook della ditta organizzatrice, per motivi pubblicitari, nonostante l'affido condiviso della bambina.

Le difese delle ditte coinvolte nell'organizzazione della sfilata

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Le ditte convenute, ossia quella che ha organizzato la sfilata e quella che doveva reclamizzare i costumi da bagno, producono a loro difesa l'autorizzazione rilasciata dalla madre per la sfilata della minore, da cui risultava altresì la gratuità dell'evento. Le ditte fanno altresì presente che il padre era presente all'evento e che in quell'occasione lo stesso non aveva manifestato alcun dissenso sulla partecipazione della figlia alla sfilata. Non solo, non appena ricevevano l'intimazione di eliminare le foto della bambina dal profilo Facebook della ditta promotrice, si provvedeva immediatamente alla rimozione di dette immagini. La causa, in assenza di istanze istruttorie delle parti, veniva quindi trattenuta in decisione.

Nessun danno se il papà partecipa alla sfilata della figlia minore e non si oppone

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Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 1038/2019 rileva come la partecipazione della minore alla sfilata e la successiva pubblicazione delle foto della stessa sul profilo Facebook della ditta promotrice, senza il volto della minore oscurata configura senza dubbio un illecito aquiliano ex art 2043 c.c. perché in caso di affido condiviso è necessario il consenso di entrambi i genitori.

Non si rileva tuttavia nessun danno risarcibile in capo alla minore o al padre, che la sera della sfilata, non è intervenuto perché, come dallo stesso dichiarato, non voleva turbare la serenità della bambina. Vero però che nel bilanciamento degli interessi in gioco, se avesse ritenuto la sfilata pregiudizievole per la figlia, avrebbe dovuto intervenire preventivamente. Il padre, rimasto inerte, non ha quindi diritto ad alcun risarcimento, come prevede l'art 1227 c.c comma 2 il quale dispone infatti che: "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."

Risulta inoltre che le ditte effettivamente hanno provveduto, su richiesta del padre alla rimozione immediata delle immagini, così come in assenza della prova del valore delle immagini della bambina e del loro possibile sfruttamento economico, perché al pari delle altre, è una modella non professionista, non è risarcibile alcun danno patrimoniale alla minore.

Assente anche il danno non patrimoniale in quanto la bambina ha sfilato in compagnia della madre indossando costume, camicetta e coroncina, per cui l'immagine infantile della bambina non era travisabile. La richiesta risarcitoria non pare neppure giustificata dalla astratta pericolosità derivante dalla possibile distorsione delle immagini della minore visto che la rimozione delle stesse è avvenuta in tempi rapidi e che esse erano comunque presenti all'interno di profili privati, con un pubblico molto limitato.

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Scarica pdf sentenza Tribunale Ravenna n. 1038/2019

Foto: 123rf.com
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