La Prima Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 18186/2006) ha stabilito che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare solo le violazioni a norme del codice della strada in materia di sosta. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che seppur vero che il legislatore ha stabilito che "determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della PA, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani" detto potere deve essere limitato alle sole violazioni del Codice della Strada inerenti la sosta dei veicoli. La Corte ha poi precisato che per le altre violazioni, come ad esempio la circolazione di auto private in corsie riservate ai mezzi pubblici, "l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all'art. 17, co. 132, della cit. legge n. 127 del 1997". Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un automobilista al quale era stato multato per aver circolato su una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.
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