di Gabriella Lax - L'Angdp (Associazione nazionale dei giudici di pace) e l'Unagipa (Unione nazionale giudici di pace) proclamano l'astensione dalle udienze civili e penali dal 25 al 29 novembre per i giudici onorari di pace addetti agli uffici del giudici di pace.
- Giudici di pace, nessuna modifica dopo la riforma Orlando
- I punti di rottura con la riforma della magistratura onoraria
- Inalterato il rapporto "volontario" tra Stato e magistrato onorario
Giudici di pace, nessuna modifica dopo la riforma Orlando
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A scatenare l'ulteriore astensione dopo quella dall'uno al 14 ottobre scorso, si legge nella comunicazione ufficiale (sotto allegata), è stato il «comportamento reiteratamente lesivo ed omissivo del Ministro della Giustizia dal Ministro della Giustizia e dalle forze parlamentari».
Il lavoro del ddl n. 1438 di iniziativa governativa, presentato al Senato, frutto del tavolo tecnico per tanto tempo al ministero di Giustizia «non prevede una effettiva modifica della recente riforma Orlando, e non è compatibile con le norme sancite dalle direttive europee in tema di lavoro».
I punti di rottura con la riforma della magistratura onoraria
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I punti di rottura con la riforma della magistratura onoraria, così come voluta dal governo consistono nella lesione del principio comunitario del pro rata temporis (commisurazione del trattamento economico e pensionistico al tempo impiegato effettivamente all'esercizio delle funzioni giurisdizionali) "avendo omesso lo stanziamento dei fondi necessari per garantire l'equo compenso
alla magistratura onoraria e l'osservanza dell'ordinamento comunitario"; e ancora del principio comunitario di non discriminazione, poichè sarebbe prevista una generica ed inconsistente forma di previdenza che non sarà mai usufruita dai giudici di pace che non avranno il minimo contributivo dei 20 anni previsti dalla legge italiana. Ancora del principio comunitario di non discriminazione, essendo stato abbassato il limite di età dei giudici di pace e dei magistrati onorari in servizio da 75 anni a 68 (ciò ponendo i magistrati di pace nella impossibilità di raggiungere l'età c.d. pensionabile, attualmente fissata in 70 anni sia per i magistrati di carriera che per gli avvocati); lesiva in materia di trasferimenti nella parte in cui prevede che nell'esercizio della delega il Governo si doveva attenere al principio e al criterio direttivo di regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato; infine lesiva in materia di procedimento disciplinare.Inalterato il rapporto "volontario" tra Stato e magistrato onorario
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In particolare, nonostante le premesse siano state recepite nelle relazioni accompagnatorie del ddl, prosegue la nota, le conclusioni che si rinvengono in esso e negli altri ddl presentati alla commissione giustizia del Senato con introduzioni analoghe «non sono affatto rispettose dei dettami della Commissione UE, rimanendo inalterato il rapporto tra lo Stato e il magistrato onorario qualificato come "rapporto di servizio volontario ", privo della qualifica di lavoratore, considerando che il Governo italiano rispondendo alla Commissione europea dichiara "i magistrati onorari non sono neppure lavoratori autonomi dal momento che le funzioni sono esercitate spontaneamente "per sentimento di dovere civico e di dignità sociale" e che da allora non ha modificato affatto tale "inquadramento"».
E non cambia neppure il fatto, rincarano i giudici di pace, che «L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego».
La protesta, secondo i giudici di pace, deve ulteriormente sollecitare la Commissione europea affinché riattivi, senza ulteriore indugio, la procedura di infrazione, il cui avvio è stato inopinatamente differito nonostante i solleciti del Parlamento europeo.
Scarica pdf comunicazione Angdp-Unagipa del 9 novembre 2019