Importante ordinanza della Corte di Cassazione che dichiara nullo il mutuo se il fine della banca è quello di ripianare pregresse ed 'apparenti' posizioni debitorie
Dott.ssa Floriana Baldino - Dalla Suprema Corte di Cassazione arriva una nuova ordinanza (la n. 26770/2019 sotto allegata), di rilevante importanza, che avrà una grande influenza nel futuro, che conferma e ribadisce la nullità del "mutuo di scopo".
I motivi che avevano indotto il G.D. al rigetto del ricorso dell'Istituto di credito, erano basati sulla nullità del contratto di mutuo stipulato con la parte debitrice.
Secondo la Banca invece, che mai aveva contestato la qualificazione del mutuo come "mutuo di scopo", tale contratto giustificava invece la richiesta di privilegio formulata nel suo ricorso.
Ma capiamo nel dettaglio cos'è il mutuo di scopo.
Tuttavia la Banca che decide di finanziare il cliente, per saldare vecchie posizioni debitorie, stipulando un contratto di mutuo, acquisisce, attraverso questo contratto, un titolo esecutivo con cui poi potrà agire direttamente nei confronti del debitore.
Avrà inoltre un credito munito di privilegio, garanzie reali che sono correlate al mutuo medesimo (ipoteca e/o fideiussione).
Questo, di fatto, agevola il soddisfacimento della pretesa creditoria da parte della Banca.
Quindi i vantaggi per l'istituto di credito, in dette circostanze, appaiono evidenti:
1. può agire con più celerità per il recupero del credito, non dovendo richiedere alcun decreto ingiuntivo;
2. ha un privilegio che prima non aveva, quindi una maggiore garanzia di soddisfacimento del credito;
3. ha un ulteriore profitto economico da questa operazione economica/finanziaria.
Giurisprudenza costante ha insegnato che, ai fini del perfezionamento del contratto, è necessaria la disponibilità giuridica, da parte del mutuatario, della somma concessa.
Questo, tuttavia, nei contratti di mutuo c.d. di scopo, avviene solo in maniera "apparente".
In concreto il correntista/mutuatario, in un contratto di "scopo", avrà sì una disponibilità economica sul suo conto, ma essa sarà destinata a sanare vecchi debiti e/o addebiti di conto corrente.
I fatti
[Torna su]
L'istituto concedente il mutuo, nel caso di specie il mutuo di scopo, con ricorso ex art. 98 l.f., proponeva opposizione avverso il provvedimento del G.D. del Tribunale di Nola, che vedeva il rigetto della domanda della Banca di insinuazione al passivo nel fallimento in via privilegiata.I motivi che avevano indotto il G.D. al rigetto del ricorso dell'Istituto di credito, erano basati sulla nullità del contratto di mutuo stipulato con la parte debitrice.
Secondo la Banca invece, che mai aveva contestato la qualificazione del mutuo come "mutuo di scopo", tale contratto giustificava invece la richiesta di privilegio formulata nel suo ricorso.
Ma capiamo nel dettaglio cos'è il mutuo di scopo.
Cos'è il mutuo di scopo
[Torna su]
Accade spesso che un correntista stipuli con la Banca un contratto di mutuo per "ripianare" un'apparente, e talvolta illegittima, posizione debitoria, che può essere sia con il medesimo istituto bancario stipulante mutuo, che con un istituto diverso.Tuttavia la Banca che decide di finanziare il cliente, per saldare vecchie posizioni debitorie, stipulando un contratto di mutuo, acquisisce, attraverso questo contratto, un titolo esecutivo con cui poi potrà agire direttamente nei confronti del debitore.
Avrà inoltre un credito munito di privilegio, garanzie reali che sono correlate al mutuo medesimo (ipoteca e/o fideiussione).
Questo, di fatto, agevola il soddisfacimento della pretesa creditoria da parte della Banca.
Quindi i vantaggi per l'istituto di credito, in dette circostanze, appaiono evidenti:
1. può agire con più celerità per il recupero del credito, non dovendo richiedere alcun decreto ingiuntivo;
2. ha un privilegio che prima non aveva, quindi una maggiore garanzia di soddisfacimento del credito;
3. ha un ulteriore profitto economico da questa operazione economica/finanziaria.
Giurisprudenza costante ha insegnato che, ai fini del perfezionamento del contratto, è necessaria la disponibilità giuridica, da parte del mutuatario, della somma concessa.
Questo, tuttavia, nei contratti di mutuo c.d. di scopo, avviene solo in maniera "apparente".
In concreto il correntista/mutuatario, in un contratto di "scopo", avrà sì una disponibilità economica sul suo conto, ma essa sarà destinata a sanare vecchi debiti e/o addebiti di conto corrente.
La Cassazione sul mutuo di scopo
[Torna su]
Per capire meglio l'influenza che questa ordinanza avrà nei casi pratici, ovvero nei casi in cui la Banca prospetti, in un fallimento o in una diversa procedura di liquidazione, privilegi sui propri crediti o qualsiasi altra pretesa non meglio motivata, riportiamo quanto scritto nell'ordinanza: "Posto che la ricorrente non ha contestato la qualificazione del mutuo per cui è causa come mutuo di scopo, ciò che rileva, sulla base della ratio della sentenza impugnata, è la deviazione dallo scopo cui l'attribuzione delle somme era stata preordinata (e che rientrava nella causa concreta del contratto). È al riguardo irrilevante il fatto che le somme siano state destinate a ripianare l'esposizione debitoria della debitrice nei confronti della mutuante ma di altri Istituti di credito, tra cui una banca facente parte del medesimo gruppo bancario: ciò che rileva è l'oggettiva deviazione dallo scopo".
[Torna su]
[Torna su]
Vai alla guida Il mutuo
Scarica pdf ordinanza Cass. n. 26770/2019 Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
Contatto facebook: https://www.facebook.com/avvocatoflorianabaldino
E-mail: avv.florianabaldino@gmail.com
Tel.: 3491996463.
• Foto: 123rf.comEsperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
Contatto facebook: https://www.facebook.com/avvocatoflorianabaldino
E-mail: avv.florianabaldino@gmail.com
Tel.: 3491996463.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: