La responsabilità civile ministeriale per le malattie contratte a seguito di emotrasfusioni è stata spesso oggetto di decisioni giurisprudenziali

Avv. Adriana Scamarcio - I danni subiti dai pazienti a seguito della trasfusione di sangue infetto, purtroppo, sono un problema ancora attuale, con il quale la giurisprudenza si è confrontata in più occasioni, esaminando, di volta in volta, un differente aspetto della vicenda.

Tra le varie questioni sottoposte al vaglio dei giudici, merita un particolare cenno quella avente a oggetto la responsabilità del Ministero della salute per omessa vigilanza.

La sentenza del Tribunale di Napoli sul contagio da emotrasfusioni

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Tra la giurisprudenza di merito, possiamo segnalare la sentenza numero 6504/2017 del Tribunale di Napoli, che ha chiarito che "anche dopo il trasferimento di competenze in materia sanitaria alle Regioni e dopo l'istituzione del S.S.N., il "Ministero della Sanità" - ora Ministero della Salute - ha
mantenuto una posizione preminente nell'organizzazione del sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati, essendo tenuto - in virtù delle competenze normative ed amministrative espressamente attribuite dalla legge - ad emanare tutte le prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'uso in medicina del sangue umano e dei suoi derivati ... nonché ad organizzare ed eseguire la vigilanza (anche periodica o a campione) ed i necessari controlli sulla corretta e regolare applicazione delle metodiche da parte degli operatori sanitari e dei Centri trasfusionali".

Il Ministero della salute pertanto, secondo il giudice partenopeo, in caso di omessa vigilanza risponde dei danni eventualmente derivati ai pazienti a seguito di un intervento trasfusionale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

La sentenza della Cassazione sul contagio da emotrasfusioni

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Venendo, invece, alla giurisprudenza di legittimità, tra le molteplici pronunce che si sono occupate della questione possiamo citare l'ordinanza numero 2790/2019 della terza sezione civile della Cassazione, che ha specificato che, in tema di responsabilità del Ministero della Salute per il contagio derivato al paziente da un'emotrasfusione, il giudizio sul nesso causale va condotto tenendo conto dell'infezione e della sua derivazione probabilistica dalla trasfusione. Tale rapporto eziologico va valutato con un giudizio ex post, tenendo conto delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo dell'osservazione.

Ministero: obblighi di buona fede e correttezza

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Sempre la Corte di cassazione, questa volta nell'ordinanza 22832/2017, nel ribadire la responsabilità ministeriale per il contagio da emotrasfusione, ha ricordato che "gli obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo gli derivano da una pluralità di fonti normative, ma ancor prima dall'obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di solidarietà sociale - che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale - in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi".

Ciò posto, per i giudici, bisogna poi tenere conto del fatto che il criterio per individuare la delimitazione temporale della responsabilità del Ministero "è quello di ritenere sussistente la responsabilità del Ministero a decorrere dal 1978 (data di conoscenza dell'epatite B) anche per gli altri due virus (HIV e HCV epatite C), tenuto conto che essi non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge".


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