di Valeria Zeppilli - Il medico che lavora in équipe chirurgica è gravato di un obbligo di diligenza che non si limita alle mansioni che gli sono specificamente affidate ma si estende anche al controllo sull'operato altrui, teso a individuare la commissione di eventuali errori evidenti e non settoriali.
- Obbligo del medico di consultare la cartella clinica
- Obbligo del medico di manifestare il dissenso
- Fine dell'équipe comune e unico
Obbligo del medico di consultare la cartella clinica
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Come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 26307/2019 qui sotto allegata, quindi, il medico dell'équipe, prima che l'operazione chirurgica inizi, è tenuto a consultare la cartella clinica, nella quale sono contenuti tutti i dati del paziente, al fine di verificare se, in ragione delle condizioni nelle quali si trova quest'ultimo, occorra prendere qualche particolare precauzione.
Obbligo del medico di manifestare il dissenso
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A prescindere da quale sia la sua posizione (subordinata o sovraordinata), ciascun componente dell'équipe, se dissente rispetto alle scelte chirurgiche effettuate o, addirittura, alla necessità di compiere l'operazione, deve quindi segnalarlo, motivando la propria posizione. Se non lo fa, non potrà esimersi dal rispondere, come concorrente, dell'eventuale non corretto adempimento della prestazione sanitaria.
Fine dell'équipe comune e unico
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Il fine perseguito da tutti i medici che compongono un'équipe, del resto, è comune e unico e ognuno dei sanitari è quindi tenuto a osservare gli obblighi che derivano dalla convergenza di tutte le attività poste in essere dal gruppo, in cooperazione multidisciplinare.
Ciascun medico, di conseguenza, deve conoscere e valutare tutte le attività poste in essere dai suoi colleghi, anche se non rientrano nel proprio campo di specializzazione, controllandone la correttezza (per quanto nelle proprie possibilità) e in tal modo evitando che vengano posti in essere errori evidenti, che potrebbero essere rilevati ed emendati ricorrendo alle conoscenze scientifiche comuni che ciascun professionista medio deve necessariamente possedere.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 26307/2019