di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 29653/2019 (sotto allegata) dichiara cessata la materia del contendere in relazione a un debito tributario per il mancato versamento dell'importo relativo al bollo auto del 2005 e precisa che, ai fini dello stralcio dei debiti tributari sotto i 1.000 euro disposto dall'art. 4, comma 1 del decreto n. 119/2019 non rileva la data effettiva di emissione della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
- La vicenda: ingiunzione pagamento bollo auto
- Il ricorso: prescrizione triennale del bollo auto
- Cancellati i debiti arretrati a prescindere dalla data di emissione della cartella
La vicenda: ingiunzione pagamento bollo auto
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La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso di un avvocato avverso l'ingiunzione di pagamento per la Tassa Automobilistica del 2005. Il ricorrente si oppone infatti alla suddetta ingiunzione relativa al pagamento del bollo auto, chiedendo di ordinare al concessionario la produzione in originale delle ricevute, delle raccomandate a/r e di tutte le relate di notifica, di dichiarare la prescrizione del diritto per decorrenza dei termini e il soggetto incaricato decaduto dal termine di riscossione del credito e la nullità e/o annullabilità dell'ingiunzione di pagamento perché illegittima.
Il soccombente appella la sentenza di primo grado per mancata o erronea valutazione delle eccezioni preliminari e di merito sollevate, riproponendo, quella di prescrizione triennale della tassa automobilistica del o 2005. Egli inoltre, richiama quanto sancito dall'art 7 della legge n. 890/1982 per contestare l'avvenuta notifica e quindi la mancata interruzione del termine di prescrizione triennale, in quanto l'avviso di ricevimento della ulteriore raccomandata di cui all'art. 139 c.p.c. non è mai stato mai prodotto.
La Commissione Tributaria regionale però rigetta l'appello ritenendo:
1) infondata l'eccezione di mancata notificazione dell'avviso di accertamento, perché dai documenti prodotti è emerso che l'atto era stato notificato a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata consegnata alla posta e ritirata dal destinatario;
2) che quindi l'avviso accertamento è stato notificato tempestivamente e che la tassa relativa al 2005 si è prescritta il 31.12.2008;
3) che dalla interruzione della prescrizione è iniziato a decorrere un altro triennio, non scaduto al 13.2.2012, dovendosi tenere conto del sospensione applicata a causa degli eventi sismici che avevano colpito la Regione.
Il ricorso: prescrizione triennale del bollo auto
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Avverso la decisione del giudice di secondo grado ricorre in Cassazione il contribuente contestando con il primo motivo l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per quanto riguarda il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento visto che la CTR non ha rilevato che, anche se il plico è stato consegnato al destinatario, la concessionaria non ha comunque prodotto l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata (art. 7 legge n 890/1982), ragione per cui alla notifica del verbale non può riconoscersi valore interruttivo della prescrizione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia invece l'erronea interpretazione e la falsa applicazione dell'art. 5 d.l. n. 39/2009, perché la Corte ha ritenuto applicabile anche al termine prescrizionale triennale della tassa automobilistica la sospensione prevista in conseguenza degli eventi sismici che avevano colpito la Regione Abruzzo), nonostante l'esclusione espressa delle procedure di esecuzione coattiva tributaria, comprese quelle avviate con ingiunzione di pagamento.
Cancellati i debiti arretrati a prescindere dalla data di emissione della cartella
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Con l'ordinanza n. 29653/2019 la Cassazione dichiara cessata la materia del contendere perché nelle more del giudizio è stato emanato il dl n. 119/2018 che all'art 4, comma 1 dispone che "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati."
Il debito in questione, relativo alla tassa automobilistica del 2005 rientra senza dubbio nello stralcio contemplato dalla norma, perché inferiore ai 1000 euro.
Da precisare infine che la norma che prevede lo stralcio fa riferimento ai "singoli carichi affidati agli agenti della riscossione", senza tenere conto della data di emissione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento. Ragion per cui il debito del contribuente deve essere annullato.
Scarica pdfCassazione ordinanza n. 29653-2019• Foto: 123rf.com