Il ddl n. 1524 approvato dalla commissione giustizia e ora in aula alla Camera mira alla rieducazione dei minori colpevoli di bullismo che, nei casi più gravi, potrebbero essere allontanati dalle famiglie e affidati ai servizi sociali o messi in comunità

di Lucia Izzo - Dopo l'approvazione della Commissione Giustizia alla Camera, è approdato in assemblea il 18 novembre 2019 il ddl n. 1524 (sotto allegato) per la discussione generale.

Ddl bullismo: le novità

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Si tratta di un intervento legislativo che reca diverse modifiche (al codice penale, alla L. n. 71/2017 e al R.D. n. 1404/1934) allo scopo di favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme, rafforzando gli strumenti di tutela delle vittime, prevedendo, accanto a misure di carattere socio-educativo, anche l'impiego di strumenti di repressione penale.


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Tra le misure contemplate spiccano i nuovi compiti attribuiti al dirigente scolastico circa la prevenzione di tutti i fenomeni di bullismo, le attribuzioni circa la valutazione e il monitoraggio della percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il finanziamento di attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva e della comunicazione, nonché l'istituzione di un numero pubblico di emergenza infanzia per fornire alle vittime e ai congiunti assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e di informare prontamente le autorità di polizia.

In particolare, il provvedimento mostra zero tolleranza nei confronti di coloro che compiono atti di bullismo e non correggono il tiro dei proprio comportanti a seguito di percorsi di rieducazione. Nelle situazioni più gravi, infatti, rischia di scattare addirittura l'extrema ratio dell'allontanamento del minore dalle proprie famiglie.

Bullismo: il dirigente scolastico potrà coinvolgere i servizi sociali

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In primis, viene enfatizzato il ruolo del dirigente scolastico. Questi, qualora venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, sarà tenuto anche a informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi.

Spetta al dirigente anche la promozione di adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe.

Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico potrà decidere di coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.

Tribunale minorenni e misure rieducative

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Ancora, il dirigente potrà decidere di riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del R.D. n. 1404/1934. E il d.d.l. incide proprio sull'art. 25 del menzionato R.D. che disciplina i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.

La norma, nella nuova formulazione, consente al Procuratore della Repubblica di riferire al Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, qualora abbia ricevuto notizia che un minorenne abbia dato manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere o abbia tenuto condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui.

Sarà il Tribunale per i Minorenni, previo ascolto del minore e dei genitori, o dell'esercente la responsabilità genitoriale, a poter disporre con decreto motivato l'attivazione di un percorso di mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

Bulli: si rischia l'affidamento ai servizi sociali o il collocamento in comunità

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Il servizio sociale, almeno dieci giorni prima della conclusione di tale progetto, e comunque con cadenza annuale, dovrà trasmettere al Tribunale per i minorenni una relazione nella quale viene illustrato il percorso e gli esiti dell'intervento.

A questo punto, dopo aver valutato le risultanze attestate nella relazione e sentito il minorenne e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, il Tribunale potrà decidere di dichiarare concluso il procedimento oppure disporre la continuazione del progetto o adottarne un nuovo rispondente a mutate esigenze educative del minorenne.

Ma non è tutto poiché, nei casi più gravi, il giudice potrà disporre anche l'affidamento del minorenne ai servizi sociali oppure, qualora nessuno degli interventi suddetti appaia adeguato, giungere al punto di disporre il collocamento del minorenne in una comunità.

Scarica pdf D.D.L. 1524 Bullismo e cyberbullismo

Foto: 123rf.com
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