di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 29786/2019 (sotto allegata) la Cassazione rigetta il ricorso dell'Inps in quanto l'istituto ha erroneamente respinto la richiesta di accompagnamento avanzata da un soggetto solo perché il certificato medico allegato alla domanda difettava dell'indicazione della sua condizione di impossibilità di compiere da solo le normali attività quotidiane e la sua condizione di handicap. Ricorda infatti la Corte, come chiarito da recente cassazione, che la presenza di eventuali vizi formali della domanda non ostacolano il riconoscimento del beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento.
- Mancato riconoscimento indennità di accompagnamento
- Mancata considerazione del certificato medico allegato
- L'indennità di accompagnamento va concessa anche se la domanda è formalmente irregolare
Mancato riconoscimento indennità di accompagnamento
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Il giudice di primo grado rigetta il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445 bis, co. 6 c.p.c proposto dall'Inps con cui aveva eccepito il difetto della domanda amministrativa finalizzata a ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980 per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Per l'Inps il certificato del medico curante non indicherebbero i requisiti necessari ad accedere al beneficio, ossia l'impossibilità del soggetto a deambulare e/o la sua incapacità a compiere da solo gli atti quotidiani senza assistenza. Dalla Ctu è emersa la sussistenza del suo stato di handicap e il conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, stante la presenza di allegati non equivoci, tale di fare ritenere certo l'oggetto della richiesta.
Mancata considerazione del certificato medico allegato
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L'Inps ricorre in Cassazione ritenendo che il tribunale avrebbe errato nel riconoscere al soggetto richiedente l'indennità di accompagnamento
, condannando conseguentemente l'istituto alla erogazione del beneficio, a causa della mancata considerazione del certificato medico allegato alla domanda, da cui non risultava l'impossibilità del richiedente di deambulare e compiere da solo gli atti della vita quotidiana.L'indennità di accompagnamento va concessa anche se la domanda è formalmente irregolare
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Gli Ermellini, con l'ordinanza n. 29786/2019 rigettano il ricorso dell'Inps in quanto la decisione impugnata si rifa correttamente alla recente Cassazione n. 14412/2019 la quale ha sancito che "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisiti della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.".
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Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 29786-2019• Foto: 123rf.com