di Lucia Izzo - La Corte di Cassazione corregge il tiro per quanto riguarda la validità del pubblico registro INI-PEC (l'indice nazionale istituito dal ministero dello Sviluppo economico) che viene definitivamente confermata.
- Pec valide solo da REGIndE: l'ordinanza "choc"
- INI-PEC attendibile e valido: arriva la correzione materiale
- Domicilio digitale e INI PEC
Pec valide solo da REGIndE: l'ordinanza "choc"
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Nella precedente ordinanza n. 24160/2019, la Suprema Corte aveva sembrato dar seguito e confermare un suo precedente (ordinanza n. 3709/2019) a norma del quale "per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo da pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC".
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La minata attendibilità del Registro INI-PEC aveva scatenato le reazioni dell'avvocatura, trattandosi di una conclusione che avrebbe messo a rischio molte notifiche. Lo stesso Presidente del CNF Andrea Mascherin ha ritenuto necessario scrivere nuovamente a Giovanni Mammone, Primo Presidente della Suprema Corte, auspicando un intervento "correttivo".
E la "correzione per errore materiale" è effettivamente giunta con l'ordinanza n. 29749/2019 (sotto allegata) con cui gli Ermellini sono tornati sui propri passi e hanno modificato parzialmente il testo del precedente provvedimento n. 24160 nella parte in cui aveva negato attendibilità al registro INI-PEC.
INI-PEC attendibile e valido: arriva la correzione materiale
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Gli Ermellini precisano che l'errore materiale si annida nella parte della motivazione dell'ordinanza in cui si è parlato di un'inidoneità al registro INI-PEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come "dichiarato non attendibile" da altro provvedimento precedente della Corte. E, anticipa la Cassazione, anche su tale ordinanza (la citata n. 3709/2019) risulta in corso di pubblicazione un'ordinanza di correzione d'ufficio.
In realtà, chiariscono i giudici di Piazza Cavour, l'ordinanza "corretta" intendeva solo assumere una condivisibile "inidoneità soggettiva" del registro INI-PEC con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del Tribunale di Firenze).
In pratica, nell'ordinanza corrigenda, la Corte voleva soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato destinatario (sia come domiciliato presso un indirizzo INI-PEC riferito al Tribunale di Firenze, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE e riferito allo stesso Tribunale), riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato.
Pertanto, al di là delle espressioni usate, la Corte avrebbe voluto alludere, con riferimento al caso di quello estratto dall'INI-PEC (ma non diversamente per quello estratto dal REGINDE) a una mera inidoneità sul piano soggettivo, cioè per non essere esistenti indirizzi di tal fatta come riferibili al magistrato, nel Registro INI-PEC (e nel registro REGINDE), dunque per non essere presenti in detto registro (e nel REGINDE) indirizzi di domiciliazione elettiva del magistrato in servizio presso un tribunale in plessi organizzatori come quelli dei due indirizzi utilizzati.
Domicilio digitale e INI PEC
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L'affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì "elenco INI-PEC", che si ribadisce, voleva essere giustificata, in realtà, dalla rilevata non riferibilità soggettiva, non mette in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018.
Pertanto, in materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", ex art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005 (CAD), atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.
Dunque, poiché è il Codice dell'Amministrazione Digitale a disciplinare proprio il registro INI-PEC, questo deve ritenersi costituire senza dubbio un elenco valido e utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L. 53/1994.
Scarica pdf Cass., VI civ., ord. n. 29749/2019• Foto: 123rf.com